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Diritto svizzero · Protezione dei dati e proprietà intellettuale

Videosorveglianza sul posto di lavoro: cosa è ammesso

La domanda

Quando un datore di lavoro svizzero può utilizzare la videosorveglianza sul posto di lavoro?

La risposta in breve

Solo per motivi legittimi come sicurezza, prevenzione dei furti o gestione della produzione, mai per sorvegliare il comportamento del personale. L'impianto deve essere proporzionato, riprendere il personale il meno possibile ed essere comunicato in anticipo. Le regole valgono anche per le amministrazioni pubbliche, soggette inoltre al proprio diritto sulla protezione dei dati.

Divieto di sorvegliare il comportamento

Sono vietati i sistemi destinati a sorvegliare il comportamento dei lavoratori. Le telecamere necessarie per altre ragioni, come sicurezza, prevenzione dei furti o produzione, devono essere concepite e disposte senza pregiudicare la salute e la libertà di movimento.

La regola vale anche per le amministrazioni federali, cantonali e comunali, che devono inoltre rispettare il proprio diritto sulla protezione dei dati: la LPD per gli organi federali, il diritto cantonale per gli altri enti.

Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3), art. 5, 6 e 26 · Legge sul lavoro (LL), art. 3a · Legge sulla protezione dei dati (LPD), in particolare art. 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24 e 61

Proporzionalità e trasparenza

Secondo il Tribunale federale un sistema è vietato se mira esclusivamente o principalmente al comportamento. Altrimenti deve essere proporzionato alla luce di tutte le circostanze e comunicato preventivamente. L'art. 328b CO è imperativo.

Le telecamere vanno orientate in modo da riprendere il personale solo eccezionalmente; i mezzi meno invasivi hanno la precedenza. Il personale va informato e consultato, le zone sorvegliate segnalate. Registrare conversazioni senza consenso può essere punibile. Un accordo contrattuale non elimina il divieto.

Tribunale federale, sentenza 8C_448/2012 del 17 gennaio 2013 (sorveglianza sul posto di lavoro) · Codice delle obbligazioni (CO), art. 328, 328b e 362 · Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3), art. 5, 6 e 26 · Codice penale svizzero (CP), art. 179bis segg. e 321

Conservazione, prova e termini

Le registrazioni vanno cancellate appena non più necessarie; per i datori di lavoro privati non esiste un termine legale fisso. L'accesso richiesto va fornito di regola entro 30 giorni. Un concetto scritto facilita la prova nei confronti dell'ispettorato cantonale del lavoro.

Nel processo civile una prova illecita è considerata solo se prevale l'interesse all'accertamento della verità. Il Tribunale federale ha escluso uno spyware installato segretamente, ma ammesso riprese sporadiche di una sala cassa; una sorveglianza segreta della polizia senza autorizzazione giudiziaria è rimasta inutilizzabile.

Legge sulla protezione dei dati (LPD), in particolare art. 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24 e 61 · Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), art. 8, 18 e allegato 1 · Codice di diritto processuale civile (CPC), art. 152 · Tribunale federale, sentenza 8C_448/2012 del 17 gennaio 2013 (sorveglianza sul posto di lavoro)

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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