Limite imperativo del diritto del lavoro
Il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavoratore soltanto se riguardano la sua idoneità al rapporto di lavoro o sono necessari per l'esecuzione del contratto. Nessun accordo o contratto collettivo può derogarvi a sfavore del lavoratore.
Una procura generale che libera tutti i medici curanti è quindi nulla nella misura in cui eccede tale quadro. Nei rapporti di diritto pubblico si applica il diritto cantonale o federale del personale, nel rispetto della proporzionalità.
Cosa può comunicare il medico
I medici, compreso il medico di fiducia incaricato dal datore di lavoro, sono vincolati dal segreto professionale tutelato penalmente. Possono informare il datore di lavoro solo nei limiti della liberazione concessa, di regola nel quadro ammesso dal diritto del lavoro.
Il Tribunale federale ha confermato la condanna di un medico di fiducia che aveva trasmesso un rapporto con diagnosi sulla base di un'autorizzazione generica. Sono comunicabili esistenza, durata e grado dell'incapacità e se si tratta di malattia o infortunio. Il consenso per dati sanitari deve essere esplicito, libero e specifico.
Codice penale svizzero (CP), art. 179bis segg. e 321 · Tribunale federale, sentenza 6B_1199/2016 del 4 maggio 2017 (medico di fiducia e segreto professionale) · Legge sulla protezione dei dati (LPD), in particolare art. 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24 e 61
Procedura pratica
Il lavoratore dovrebbe firmare solo liberazioni mirate, che indicano destinatari, domande e durata. In caso di dubbi fondati su un certificato, il datore di lavoro può chiedere una visita dal medico di fiducia, ma riceve solo le conclusioni rilevanti per il lavoro.
La liberazione è revocabile. Senza consenso solo l'autorità superiore o di vigilanza può liberare il medico. L'accesso ai propri dati va fornito di regola entro 30 giorni. Dati più dettagliati possono servire all'assicuratore d'indennità giornaliera, non al datore di lavoro. Restano riservati gli obblighi e i diritti di comunicazione previsti dalla legge.
Codice delle obbligazioni (CO), art. 328, 328b e 362 · Codice penale svizzero (CP), art. 179bis segg. e 321 · Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), art. 8, 18 e allegato 1
Fonti
- Codice delle obbligazioni (CO), art. 328, 328b e 362
- Codice penale svizzero (CP), art. 179bis segg. e 321
- Tribunale federale, sentenza 6B_1199/2016 del 4 maggio 2017 (medico di fiducia e segreto professionale)
- Legge sulla protezione dei dati (LPD), in particolare art. 2, 6, 9, 16, 17, 19, 24 e 61
- Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), art. 8, 18 e allegato 1
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.