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Diritto svizzero · Diritto del lavoro

Sicurezza sociale in caso di lavoro in più Stati

La domanda

Quale sistema di sicurezza sociale copre i dipendenti che lavorano in più di un Paese?

La risposta in breve

Nei rapporti con l'UE e l'AELS è competente un solo Stato. Chi lavora abitualmente in più Stati e svolge almeno il 25 per cento dell'attività nello Stato di residenza vi è assoggettato; altrimenti, di regola, lo Stato della sede del datore di lavoro. Per il telelavoro inferiore al 50 per cento vale su richiesta una regola speciale.

Principio: una sola legislazione

Secondo il diritto svizzero è assicurato chi è domiciliato o lavora in Svizzera (art. 1a LAVS). Verso l'UE e l'AELS prevalgono i regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009, applicabili tramite l'allegato II dell'ALC o la Convenzione AELS (art. 153a LAVS, art. 8 ALC).

Queste norme evitano la doppia assicurazione: AVS, AI, disoccupazione, infortuni e malattia dipendono da un solo Stato. Verso gli Stati terzi valgono le convenzioni bilaterali o, in mancanza, il diritto nazionale.

Legge sull'AVS (LAVS, RS 831.10), art. 1a e 153a · Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE (ALC, RS 0.142.112.681), art. 8 e allegato II

Pluriattività e telelavoro

Chi lavora abitualmente in più Stati dipende dallo Stato di residenza se vi svolge una parte sostanziale dell'attività, nella prassi almeno il 25 per cento. Altrimenti è di regola competente lo Stato della sede del datore, con regole speciali in caso di più datori (art. 13 regol. 883/2004).

Dal 1° luglio 2023 vale un accordo multilaterale: in caso di telelavoro transfrontaliero dal 25 a meno del 50 per cento, resta competente su richiesta lo Stato della sede del datore, se entrambi gli Stati lo hanno firmato. Non si applica agli indipendenti né a chi svolge altre attività nello Stato di residenza.

Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE (ALC, RS 0.142.112.681), art. 8 e allegato II · UFAS, Comunicazione alle casse di compensazione AVS n. 470: telelavoro transfrontaliero UE/AELS (20.06.2023)

Procedura e prova

L'assoggettamento è attestato dal certificato A1, che il datore svizzero chiede alla propria cassa di compensazione AVS tramite ALPS. Per l'accordo sul telelavoro l'A1 vale dalla domanda, retroattivamente al massimo tre mesi, e per tre anni al massimo.

In caso di distacco temporaneo nell'UE o nell'AELS, l'assicurazione svizzera è mantenuta fino a 24 mesi, anche in telelavoro temporaneo, senza proroga possibile in tal caso. Le percentuali di attività per Stato dovrebbero essere documentate costantemente.

UFAS, Comunicazione alle casse di compensazione AVS n. 470: telelavoro transfrontaliero UE/AELS (20.06.2023)

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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