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Diritto svizzero · Diritto del lavoro

Malattia e disdetta: i periodi di protezione

La domanda

Come incide la malattia sulla disdetta e sul termine di disdetta in Svizzera?

La risposta in breve

Dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire durante un'incapacità lavorativa per malattia non colpevole: la protezione dura 30, 90 o 180 giorni secondo l'anno di servizio. La disdetta data in questo periodo è nulla. Se data prima, il termine è sospeso e riprende dopo, spesso fino a una fine di mese.

Il periodo di protezione legale

Secondo l'art. 336c CO, dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto mentre il lavoratore è impedito di lavorare, totalmente o parzialmente, senza sua colpa a causa di malattia. La protezione dura 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 dal secondo al quinto e 180 dal sesto.

La disdetta data durante il periodo di protezione è nulla e va ripetuta dopo la sua fine. La regola è imperativa e non può essere modificata a sfavore del lavoratore.

Art. 336c CO · DTF 128 III 212

Sospensione e proroga del termine di disdetta

Se la disdetta è stata data prima della malattia, il termine in corso è sospeso durante la protezione e riprende dopo. Se esiste una scadenza, come la fine del mese, il termine è prorogato fino a essa. Il Tribunale federale calcola il termine a ritroso dalla scadenza contrattuale.

Limiti: la protezione non vale durante il periodo di prova, che in caso di malattia viene soltanto prolungato. Non riguarda la disdetta del lavoratore e non impedisce un licenziamento immediato per cause gravi.

Art. 336c CO · Art. 335b CO · DTF 134 III 354

Passi pratici e settore pubblico

Il lavoratore dovrebbe annunciare subito l'incapacità, consegnare un certificato medico con inizio e grado dell'incapacità e annotare la data di ricezione della disdetta. Il salario in caso di malattia è regolato separatamente dall'art. 324a CO o da un'assicurazione d'indennità giornaliera equivalente.

Per il personale federale il CO si applica per analogia, salvo norme divergenti della legge sul personale federale. I dipendenti cantonali e comunali sono soggetti al proprio diritto del personale, che può prevedere altre regole e va verificato.

Art. 324a CO · Art. 6 LPers

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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