Il periodo di protezione legale
Secondo l'art. 336c CO, dopo il periodo di prova il datore di lavoro non può disdire il rapporto mentre il lavoratore è impedito di lavorare, totalmente o parzialmente, senza sua colpa a causa di malattia. La protezione dura 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 dal secondo al quinto e 180 dal sesto.
La disdetta data durante il periodo di protezione è nulla e va ripetuta dopo la sua fine. La regola è imperativa e non può essere modificata a sfavore del lavoratore.
Sospensione e proroga del termine di disdetta
Se la disdetta è stata data prima della malattia, il termine in corso è sospeso durante la protezione e riprende dopo. Se esiste una scadenza, come la fine del mese, il termine è prorogato fino a essa. Il Tribunale federale calcola il termine a ritroso dalla scadenza contrattuale.
Limiti: la protezione non vale durante il periodo di prova, che in caso di malattia viene soltanto prolungato. Non riguarda la disdetta del lavoratore e non impedisce un licenziamento immediato per cause gravi.
Passi pratici e settore pubblico
Il lavoratore dovrebbe annunciare subito l'incapacità, consegnare un certificato medico con inizio e grado dell'incapacità e annotare la data di ricezione della disdetta. Il salario in caso di malattia è regolato separatamente dall'art. 324a CO o da un'assicurazione d'indennità giornaliera equivalente.
Per il personale federale il CO si applica per analogia, salvo norme divergenti della legge sul personale federale. I dipendenti cantonali e comunali sono soggetti al proprio diritto del personale, che può prevedere altre regole e va verificato.
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.