Le cause gravi
Secondo l'art. 337 CO, ciascuna parte può recedere immediatamente se sussistono circostanze per cui, secondo la buona fede, la continuazione del rapporto non può più essere pretesa. Il giudice decide secondo il suo apprezzamento. L'impedimento non colpevole al lavoro, ad esempio per malattia, non è mai causa grave.
Bastano senz'altro solo mancanze particolarmente gravi, come un reato contro il datore di lavoro o una grave violazione del dovere di fedeltà. Le mancanze meno gravi richiedono prima un avvertimento chiaro che indichi il comportamento contestato.
Art. 337 CO · Sentenza del Tribunale federale 4C.322/2002 del 18 febbraio 2003
Agire con rapidità
Chi intende recedere immediatamente dispone solo di un breve tempo di riflessione. Il Tribunale federale ritiene di principio adeguati due o tre giorni lavorativi; pochi giorni in più sono ammessi solo eccezionalmente. Se il datore di lavoro attende troppo, la continuazione fino al termine ordinario è considerata sopportabile.
Su richiesta, il recesso immediato deve essere motivato per iscritto. Queste regole sono imperative e valgono per entrambe le parti.
Sentenza del Tribunale federale 4C.348/2003 del 24 agosto 2004 · Art. 337 CO
Conseguenze di un licenziamento ingiustificato
Senza causa grave il rapporto termina comunque subito. Il lavoratore ha però diritto al salario fino alla scadenza del termine di disdetta ordinario o della durata determinata, dedotti i risparmi e i guadagni altrove. Il giudice può inoltre accordare un'indennità fino a sei mesi di salario.
La persona interessata dovrebbe chiedere una motivazione scritta, conservare le prove e annunciarsi subito all'ufficio del lavoro. Nel diritto del personale federale il licenziamento immediato richiede pure cause gravi; in caso di controversia il datore di lavoro emana una decisione impugnabile con ricorso entro 30 giorni.
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.