Liquidazione volontaria
Una SA è sciolta con una decisione dell'assemblea generale presa a maggioranza qualificata e documentata per atto pubblico, una Sagl con una decisione per atto pubblico dell'assemblea dei soci. Lo scioglimento va iscritto nel registro di commercio; la società continua a esistere in liquidazione.
I liquidatori allestiscono un bilancio, informano direttamente i creditori noti e invitano i creditori sconosciuti a notificare le loro pretese mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Concludono gli affari in corso, realizzano gli attivi ed estinguono gli impegni.
Art. 736–737 CO: cause di scioglimento e iscrizione della SA · Art. 704 CO: deliberazioni importanti dell'assemblea generale · Art. 821 e 826 CO: scioglimento e liquidazione della Sagl · Art. 742–746 CO: grida ai creditori, ripartizione e cancellazione
Ripartizione e cancellazione
Il patrimonio residuo può essere ripartito al più presto un anno dopo la grida ai creditori. Una ripartizione è possibile già dopo tre mesi se un perito revisore abilitato attesta che i debiti sono estinti e che non sono in pericolo interessi di terzi. Nella Sagl la quota si calcola di regola sui valori nominali.
I liquidatori notificano poi la cancellazione e provano le gride ai creditori. L'ufficio cancella la società solo dopo il consenso delle autorità fiscali federali e cantonali. Una liquidazione prolungata richiede conti intermedi annuali.
Art. 742–746 CO: grida ai creditori, ripartizione e cancellazione · Art. 821 e 826 CO: scioglimento e liquidazione della Sagl · Art. 65 ORC: cancellazione e consenso delle autorità fiscali · Art. 743 CO: compiti dei liquidatori
Fallimento, giudice e cancellazione d'ufficio
Se conti intermedi verificati mostrano un'eccedenza dei debiti, il consiglio d'amministrazione avvisa il giudice, salvo postergazione o fondata prospettiva di risanamento entro 90 giorni. I liquidatori devono sempre segnalare l'eccedenza dei debiti; il giudice dichiara allora il fallimento. I 90 giorni decorrono dalla disponibilità dei conti intermedi verificati; i crediti non devono essere ulteriormente compromessi. La postergazione deve coprire l’eccedenza dei debiti, interessi compresi, ed essere accompagnata da una dilazione.
Azionisti che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale o dei voti, e nella Sagl ogni socio, possono chiedere lo scioglimento per gravi motivi; il giudice può ordinare una soluzione meno incisiva. Le società senza attività né attivi sono cancellate d'ufficio dall'ufficio del registro.
Art. 725b CO: eccedenza dei debiti · Art. 743 CO: compiti dei liquidatori · Art. 736–737 CO: cause di scioglimento e iscrizione della SA · Art. 821 e 826 CO: scioglimento e liquidazione della Sagl · Art. 934 CO: cancellazione d'ufficio senza attività né attivi
Fonti
- Art. 736–737 CO: cause di scioglimento e iscrizione della SA
- Art. 704 CO: deliberazioni importanti dell'assemblea generale
- Art. 821 e 826 CO: scioglimento e liquidazione della Sagl
- Art. 742–746 CO: grida ai creditori, ripartizione e cancellazione
- Art. 65 ORC: cancellazione e consenso delle autorità fiscali
- Art. 743 CO: compiti dei liquidatori
- Art. 725b CO: eccedenza dei debiti
- Art. 934 CO: cancellazione d'ufficio senza attività né attivi
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.