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Diritto svizzero · Società e contratti commerciali

Prestito infragruppo: rischi per la società mutuante

La domanda

Quali rischi giuridici e fiscali deve considerare un mutuante in un prestito infragruppo?

La risposta in breve

Il mutuante deve verificare che il prestito sia nel proprio interesse sociale, concesso a condizioni di libera concorrenza e recuperabile. Altrimenti rischia violazioni della protezione del capitale, azioni di restituzione e di responsabilità e, sul piano fiscale, una distribuzione dissimulata di utili con ripresa federale e cantonale e imposta preventiva del 35 per cento.

Doveri di diritto societario

Secondo l'art. 717 CO, il consiglio d'amministrazione della società mutuante deve tutelare gli interessi di quest'ultima e non quelli del gruppo. Un prestito alla società madre o a una società sorella presuppone quindi un esame documentato dello scopo, della solvibilità e del rischio di concentrazione.

Secondo il Tribunale federale, un prestito non garantito e non concesso a condizioni di mercato blocca il capitale proprio libero per un importo corrispondente ai fini dei dividendi. Se intacca il capitale protetto viola l'art. 680 cpv. 2 CO e i beneficiari possono essere tenuti alla restituzione secondo l'art. 678 CO.

Art. 717 CO · Art. 680 CO · Art. 678 CO

Libera concorrenza e recuperabilità

Interesse, durata, piano di rimborso, garanzie e diritti di disdetta dovrebbero essere pattuiti per iscritto e corrispondere a quanto accetterebbero terzi indipendenti. In mancanza di contratto, garanzie o seria volontà di rimborso, il prestito rischia di essere riqualificato come simulato.

Il credito va iscritto a bilancio al massimo al costo d'acquisto e i rischi di perdita impongono rettificazioni di valore (art. 960a CO). Se la situazione del debitore peggiora, occorre valutare disdetta, garanzie o una postergazione ai sensi dell'art. 725b cpv. 4 CO, che però indebolisce la posizione del mutuante.

Art. 960a CO · Art. 725b CO

Qualificazione fiscale nel periodo 2026

Per l'imposta federale diretta, le distribuzioni dissimulate di utili sono aggiunte all'utile netto (art. 58 LIFD); per le imposte cantonali e comunali vale la regola armonizzata dell'art. 24 LAID, mentre le aliquote sono fissate dai Cantoni. Il periodo fiscale corrisponde all'esercizio commerciale (art. 79 LIFD), spesso il 2026.

Interessi troppo bassi e ammortamenti non giustificati commercialmente sono ripresi e, quali prestazioni valutabili in denaro, soggetti all'imposta preventiva del 35 per cento (art. 4 e 13 LIP). L'AFC pubblica ogni anno i tassi riconosciuti, per il 2026 con circolare del 29 gennaio 2026; eventuali scostamenti vanno giustificati con un confronto tra terzi.

Art. 58 LIFD · Art. 79 LIFD · Art. 24 LAID · Art. 4 LIP · Art. 13 LIP · AFC, circolare del 29 gennaio 2026: tassi d'interesse riconosciuti fiscalmente nel 2026 per anticipi o prestiti in franchi svizzeri

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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