Regola di base: prima rimborsare, poi riscattare
L'art. 79b cpv. 3 secondo periodo LPP stabilisce che i riscatti facoltativi possono essere effettuati solo dopo il rimborso dei prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni. La regola vale sia nel settore obbligatorio sia in quello sovraobbligatorio, poiché l'art. 49 cpv. 2 LPP annovera espressamente il riscatto tra le disposizioni applicabili alla previdenza più estesa. Essa impedisce che averi previdenziali finanzino un'abitazione e siano contemporaneamente ricostituiti con riscatti fiscalmente privilegiati.
Secondo l'art. 30d cpv. 2 e 3 LPP, il rimborso volontario è possibile in ogni momento fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio. Diventa obbligatorio se l'abitazione è alienata, se sono concessi diritti economicamente equivalenti a un'alienazione o se al decesso non è esigibile alcuna prestazione di previdenza (art. 30d cpv. 1 LPP). Solo dopo il rimborso integrale del prelievo anticipato i riscatti facoltativi tornano possibili.
Eccezioni e altri limiti
Sono esclusi dal divieto i riscatti in seguito a divorzio o a scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata (art. 79b cpv. 4 LPP), che possono essere effettuati anche in presenza di un prelievo non rimborsato. Una seconda eccezione riguarda i casi in cui il rimborso non è più ammesso secondo l'art. 30d cpv. 3 lett. a LPP, perché è nato il diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia. Il regolamento può allora ammettere riscatti facoltativi nella misura in cui, sommati ai prelievi anticipati, non superino le pretese previdenziali massime regolamentari (art. 60d OPP 2). Occorre verificare nel regolamento se la propria cassa prevede questa possibilità.
Anche dopo il rimborso restano i limiti generali del riscatto: esso è possibile al massimo fino all'importo delle prestazioni regolamentari (art. 79b cpv. 1 LPP). Inoltre, le prestazioni risultanti da un riscatto non possono essere riscosse in forma di capitale nei tre anni successivi (art. 79b cpv. 3 primo periodo LPP). Chi pianifica un prelievo di capitale poco prima del pensionamento o un nuovo finanziamento dell'abitazione deve tenere conto di questo termine di blocco.
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40) · Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2, RS 831.441.1)
Passi pratici, imposte e termini
Su richiesta, la cassa pensione conferma l'importo del prelievo anticipato non rimborsato e il potenziale di riscatto. Un rimborso deve ammontare ad almeno 10 000 franchi; se il saldo è inferiore, va rimborsato in un'unica soluzione (art. 7 OPPA). La cassa attesta il rimborso mediante il modulo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Solo dopo dovrebbe essere versato un riscatto, idealmente previa conferma scritta della cassa che il prelievo è interamente estinto.
Il rimborso stesso non è deducibile dal reddito imponibile. In compenso, le imposte pagate al momento del prelievo possono essere restituite senza interessi (art. 83a cpv. 2 LPP, art. 14 OPPA). La domanda va presentata per scritto all'autorità fiscale che ha riscosso l'imposta e il diritto si estingue tre anni dopo il rimborso (art. 83a cpv. 3 LPP). Un riscatto contrario all'art. 79b cpv. 3 LPP rischia di essere respinto dalla cassa o di non essere riconosciuto fiscalmente; la deducibilità di riscatti successivi è disciplinata dal diritto fiscale federale e cantonale.
Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA, RS 831.411) · Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40)
Fonti
- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40)
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2, RS 831.441.1)
- Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA, RS 831.411)
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.