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Diritto svizzero · Previdenza, assicurazioni e prestazioni sociali

Mantenimento della previdenza professionale dopo un cambio di statuto

La domanda

Quando la copertura della previdenza professionale può essere mantenuta dopo un cambiamento dello statuto nelle assicurazioni sociali?

La risposta in breve

Chi esce dal regime obbligatorio LPP, ad esempio per perdita dell'impiego, riduzione del salario sotto la soglia d'entrata o inizio di un'attività indipendente, può mantenere la previdenza presso la stessa cassa, se il regolamento lo consente, o presso l'istituto collettore. Chi è licenziato dal datore di lavoro dopo i 58 anni ha un diritto legale al mantenimento presso la cassa precedente.

Situazione di partenza: fine dell'obbligo assicurativo e copertura successiva

Secondo l'art. 10 cpv. 2 LPP, l'assicurazione obbligatoria termina in particolare quando il rapporto di lavoro è sciolto, quando il salario minimo, attualmente di 22 680 franchi, non è più raggiunto, quando si estingue il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione o quando è raggiunta l'età di riferimento. Per i rischi di morte e invalidità la persona resta assicurata presso la cassa precedente per un mese, salvo che inizi prima un nuovo rapporto di previdenza (art. 10 cpv. 3 LPP). I beneficiari di indennità di disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente per i rischi di morte e invalidità (art. 2 cpv. 3 LPP), ma non per la vecchiaia.

Se il salario diminuisce solo temporaneamente a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o genitorialità, il salario coordinato precedente resta valido almeno per la durata dell'obbligo di continuare a pagare il salario secondo l'art. 324a CO o del congedo legale (art. 8 cpv. 3 LPP). Vi è invece un vero cambiamento di statuto quando l'attività dipendente termina o scende durevolmente sotto la soglia d'entrata. Si pone allora la questione se e dove la previdenza possa essere mantenuta facoltativamente.

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40)

Possibilità di mantenimento

Secondo l'art. 47 cpv. 1 LPP, l'assicurato che esce dall'assicurazione obbligatoria può mantenere l'intera previdenza o soltanto la previdenza per la vecchiaia, nella stessa misura, presso lo stesso istituto se il regolamento lo consente, oppure presso l'istituto collettore. Chi esce dall'assicurazione in quanto beneficiario di indennità di disoccupazione può mantenere la previdenza per i rischi di morte e invalidità presso l'istituto collettore (art. 47 cpv. 2 LPP). Gli indipendenti possono assicurarsi facoltativamente secondo la LPP oppure esclusivamente presso un istituto della previdenza più estesa (art. 4 LPP).

L'art. 47a LPP conferisce un vero diritto al mantenimento presso la cassa precedente: chi esce dall'assicurazione obbligatoria dopo aver compiuto 58 anni perché il datore di lavoro ha sciolto il rapporto di lavoro può chiedere il mantenimento nella stessa misura; il regolamento può prevederlo già dai 55 anni. La persona paga i contributi di rischio e per le spese amministrative e, se continua a risparmiare, anche quelli di risparmio. L'assicurazione termina in caso di morte, invalidità, raggiungimento dell'età di riferimento o quando, in un nuovo istituto, oltre due terzi della prestazione d'uscita sono necessari per il riscatto. Se è durata più di due anni, le prestazioni devono di principio essere riscosse in forma di rendita e un prelievo anticipato per l'abitazione è escluso. L'art. 47a LPP vale anche nel settore sovraobbligatorio (art. 49 cpv. 2 n. 6a LPP). Se dopo i 58 anni il salario si riduce al massimo della metà, il regolamento può inoltre prevedere il mantenimento del guadagno assicurato precedente (art. 33a LPP).

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40)

Procedura pratica e termini

La legge non fissa un termine uniforme per chiedere il mantenimento dell'assicurazione; determinanti sono i termini e i requisiti formali del regolamento. La domanda dovrebbe quindi essere presentata per scritto subito dopo la disdetta, possibilmente ancora durante il mese di copertura successiva. Documenti importanti sono la disdetta, che nel caso dell'art. 47a LPP deve provenire dal datore di lavoro, il certificato di previdenza ed eventualmente gli atti della cassa di disoccupazione. Contributi arretrati autorizzano la cassa a disdire il mantenimento, mentre l'assicurato può porvi fine in ogni momento.

Senza mantenimento, la prestazione d'uscita è trasferita a una nuova cassa o a un istituto di libero passaggio. Chi inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza obbligatoria può chiedere il pagamento in contanti (art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP); le persone coniugate o in unione domestica registrata necessitano del consenso scritto del coniuge o del partner (art. 5 cpv. 2 LFLP). Poiché il pagamento in contanti pone fine alla protezione previdenziale, occorre chiarire prima come saranno coperti i rischi di morte e invalidità. Le casse di diritto pubblico disciplinano il mantenimento facoltativo nei propri atti, ma devono rispettare l'art. 47a LPP.

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40) · Legge sul libero passaggio (LFLP, RS 831.42), art. 5

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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