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Diritto svizzero · Diritto del lavoro

Revoca di componenti del salario da parte del datore di lavoro

La domanda

Un datore di lavoro può revocare una prestazione che fa parte del salario di un lavoratore?

La risposta in breve

No, non unilateralmente. Componenti del salario come indennità, tredicesima o assicurazioni finanziate dal datore di lavoro possono essere revocate solo con il consenso del lavoratore, in base a una chiara clausola contrattuale o con una disdetta modificativa che rispetti il termine di disdetta. Conviene opporsi subito per scritto, poiché un lungo silenzio può valere consenso.

Principio: nessuna riduzione unilaterale

Il datore di lavoro deve il salario pattuito, d'uso o stabilito da un contratto normale o collettivo. Ne fanno parte, oltre al salario di base, le indennità promesse per contratto, le prestazioni in natura e le assicurazioni finanziate dal datore di lavoro.

Secondo il Tribunale federale, il datore di lavoro non può ridurre unilateralmente il salario senza il consenso del lavoratore o una clausola contrattuale che lo consenta. Anche la disdetta di una polizza previdenziale finanziata per contratto dal datore costituisce una modifica sfavorevole.

Art. 322 CO, salario · Tribunale federale, sentenza 4A_552/2013 del 4 marzo 2014 · Tribunale federale, sentenza 4A_434/2014 del 27 marzo 2015

Il silenzio come accettazione

Un consenso tacito è ammesso solo eccezionalmente e con riserbo; il datore di lavoro deve provare le circostanze particolari. Chi accetta senza riserva un salario ridotto per tre mesi rischia però una presunzione di fatto di consenso, anche se temeva il licenziamento.

Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo, il lavoratore non può rinunciare ai crediti derivanti da norme imperative della legge o di un contratto collettivo. Questa protezione non riguarda le componenti salariali pattuite liberamente oltre tali minimi.

Tribunale federale, sentenza 4A_552/2013 del 4 marzo 2014 · Tribunale federale, sentenza 4A_223/2010 del 12 luglio 2010 · Art. 341 CO, irrinunciabilità

Vie lecite e termini

Per sopprimere una prestazione il datore di lavoro deve ottenere un accordo o dare una disdetta modificativa efficace solo dopo la scadenza del termine di disdetta. Salvo accordo diverso, il termine è da uno a tre mesi per la fine di un mese secondo l'anzianità.

Una gratificazione realmente facoltativa può essere soppressa per il futuro. Il lavoratore dovrebbe controllare i conteggi, contestare per scritto ogni riduzione e conservare le prove; i crediti salariali si prescrivono in cinque anni.

Art. 335c CO, termini di disdetta · Tribunale federale, sentenza 4A_539/2015 del 28 gennaio 2016 · Art. 322d CO, gratificazione · Art. 128 CO, prescrizione di cinque anni

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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