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Diritto svizzero · Diritto del lavoro

Modifica delle condizioni di lavoro da parte del datore di lavoro

La domanda

Un datore di lavoro svizzero può modificare le condizioni di lavoro contrattuali di un lavoratore?

La risposta in breve

Il datore di lavoro può impartire istruzioni nel quadro del contratto, ma può modificare grado d'occupazione, funzione o salario solo con il consenso del lavoratore. Altrimenti resta la disdetta modificativa, efficace solo alla scadenza del termine di disdetta. Per far valere una disdetta abusiva occorre opporsi per scritto entro la fine di tale termine.

Potere di istruzione e limiti

Il datore di lavoro può emanare direttive generali sull'esecuzione del lavoro e sul comportamento nell'azienda e impartire istruzioni particolari, che il lavoratore deve osservare secondo le regole della buona fede. Ciò riguarda ad esempio organizzazione, pianificazione o abbigliamento.

Il potere di istruzione non consente però di modificare il contenuto del contratto. Una riduzione del grado d'occupazione, una retrocessione, un luogo di lavoro fuori da quanto pattuito o una modifica del salario richiedono il consenso di entrambe le parti.

Art. 321d CO, direttive e istruzioni · Art. 322 CO, salario

La disdetta modificativa

Se il lavoratore rifiuta, il datore di lavoro può dare una disdetta modificativa: disdice il contratto proponendo nuove condizioni. Il Tribunale federale ammette in linea di principio questo strumento, poiché anche il contratto di lavoro non è immutabile.

La disdetta è abusiva se le modifiche devono entrare in vigore prima della scadenza del termine di disdetta e il datore di lavoro licenzia chi le rifiuta; fino a tale scadenza deve le stesse prestazioni. I termini legali vanno da uno a tre mesi.

Tribunale federale, sentenza 4A_539/2015 del 28 gennaio 2016 · Art. 336 CO, disdetta abusiva · Art. 335c CO, termini di disdetta

Procedura, termini e impiego pubblico

Per ottenere un'indennità per disdetta abusiva occorre fare opposizione per scritto al più tardi entro la fine del termine di disdetta e agire in giudizio entro 180 giorni dalla fine del rapporto, pena la perenzione. Offerta, risposta e termini vanno documentati.

I contratti collettivi possono porre limiti supplementari. Per il personale di Confederazione, Cantoni e Comuni prevale il rispettivo diritto del personale, che spesso disciplina modifiche e rimedi giuridici mediante decisione impugnabile.

Art. 336b CO, opposizione e termine d'azione · Art. 342 CO, riserva del diritto pubblico

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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