Durata minima
La legge sul lavoro impone pause di almeno un quarto d'ora se la durata giornaliera del lavoro supera cinque ore e mezza, di mezz'ora oltre sette ore e di un'ora oltre nove ore. Si tratta di valori minimi.
Con orario variabile o flessibile è determinante la durata media giornaliera del lavoro. Le pause possono essere fissate diversamente per singoli o gruppi; solo le pause superiori a mezz'ora possono essere frazionate.
Collocazione, retribuzione e casi particolari
Le pause vanno collocate verso la metà del lavoro; se prima o dopo rimane un periodo superiore a cinque ore e mezza, è dovuta una pausa supplementare. Valgono come tempo di lavoro retribuito se il lavoratore non può lasciare il posto di lavoro.
Chi educa figli fino a 15 anni o assiste congiunti bisognosi di cure può chiedere una pausa di mezzogiorno di almeno un'ora e mezza. Si aggiunge un riposo giornaliero di undici ore consecutive, riducibile a otto una volta alla settimana se la media di due settimane è rispettata.
Art. 15 LL, pause · Art. 18 OLL 1, pause · Art. 36 LL, lavoratori con responsabilità familiari · Art. 15a LL, riposo giornaliero
Campo d'applicazione, prova ed esecuzione
La legge di principio non si applica alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, alle economie domestiche private, alle aziende agricole né a chi svolge una funzione dirigente elevata; valgono allora il diritto del personale o il contratto. I contratti collettivi possono prevedere di più.
Il datore di lavoro deve registrare collocazione e durata delle pause di mezz'ora o più e conservare i documenti per cinque anni. Le autorità cantonali vigilano sull'esecuzione; il lavoratore può anche esigerne il rispetto in via civile.
Art. 2 LL, eccezioni al campo d'applicazione aziendale · Art. 3 LL, eccezioni al campo d'applicazione personale · Art. 73 OLL 1, elenchi e documenti · Art. 41 LL, esecuzione da parte dei Cantoni · Art. 342 CO, riserva del diritto pubblico
Fonti
- Art. 15 LL, pause
- Art. 18 OLL 1, pause
- Art. 36 LL, lavoratori con responsabilità familiari
- Art. 15a LL, riposo giornaliero
- Art. 2 LL, eccezioni al campo d'applicazione aziendale
- Art. 3 LL, eccezioni al campo d'applicazione personale
- Art. 73 OLL 1, elenchi e documenti
- Art. 41 LL, esecuzione da parte dei Cantoni
- Art. 342 CO, riserva del diritto pubblico
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.