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Diritto svizzero · Diritto del lavoro

Pause secondo la legge sul lavoro

La domanda

A quali pause hanno diritto i lavoratori secondo le norme svizzere sulla durata del lavoro?

La risposta in breve

Secondo l'art. 15 LL, il lavoro va interrotto da almeno 15 minuti oltre 5 ore e mezza, 30 minuti oltre 7 ore e un'ora oltre 9 ore di lavoro giornaliero. Le pause si collocano verso la metà del lavoro e valgono come tempo di lavoro se il lavoratore non può lasciare il posto di lavoro.

Durata minima

La legge sul lavoro impone pause di almeno un quarto d'ora se la durata giornaliera del lavoro supera cinque ore e mezza, di mezz'ora oltre sette ore e di un'ora oltre nove ore. Si tratta di valori minimi.

Con orario variabile o flessibile è determinante la durata media giornaliera del lavoro. Le pause possono essere fissate diversamente per singoli o gruppi; solo le pause superiori a mezz'ora possono essere frazionate.

Art. 15 LL, pause · Art. 18 OLL 1, pause

Collocazione, retribuzione e casi particolari

Le pause vanno collocate verso la metà del lavoro; se prima o dopo rimane un periodo superiore a cinque ore e mezza, è dovuta una pausa supplementare. Valgono come tempo di lavoro retribuito se il lavoratore non può lasciare il posto di lavoro.

Chi educa figli fino a 15 anni o assiste congiunti bisognosi di cure può chiedere una pausa di mezzogiorno di almeno un'ora e mezza. Si aggiunge un riposo giornaliero di undici ore consecutive, riducibile a otto una volta alla settimana se la media di due settimane è rispettata.

Art. 15 LL, pause · Art. 18 OLL 1, pause · Art. 36 LL, lavoratori con responsabilità familiari · Art. 15a LL, riposo giornaliero

Campo d'applicazione, prova ed esecuzione

La legge di principio non si applica alle amministrazioni federali, cantonali e comunali, alle economie domestiche private, alle aziende agricole né a chi svolge una funzione dirigente elevata; valgono allora il diritto del personale o il contratto. I contratti collettivi possono prevedere di più.

Il datore di lavoro deve registrare collocazione e durata delle pause di mezz'ora o più e conservare i documenti per cinque anni. Le autorità cantonali vigilano sull'esecuzione; il lavoratore può anche esigerne il rispetto in via civile.

Art. 2 LL, eccezioni al campo d'applicazione aziendale · Art. 3 LL, eccezioni al campo d'applicazione personale · Art. 73 OLL 1, elenchi e documenti · Art. 41 LL, esecuzione da parte dei Cantoni · Art. 342 CO, riserva del diritto pubblico

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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