Restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse
Secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite; chi le ha ricevute in buona fede non deve restituirle se ciò lo mette in gravi difficoltà. Il diritto di esigere la restituzione si estingue secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione. Il termine relativo di tre anni vale dal 1° gennaio 2021; le sentenze più vecchie si riferiscono ancora al precedente termine di un anno. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine più lungo, è determinante quest'ultimo.
Il termine relativo decorre quando l’assicurazione avrebbe dovuto riconoscere, con la dovuta attenzione, fondamento, importo e debitore della restituzione. Per errori amministrativi va esaminato quando avrebbero dovuto essere scoperti in un’occasione successiva. I termini LPGA sono di perenzione, salvaguardati dall’atto procedurale necessario; nell’AI può già bastare un preavviso tempestivo. La previdenza professionale segue l’art. 35a LPP e la propria via giudiziaria.
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1 · Tribunale federale, sentenza 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 · Tribunale federale, sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015 · Tribunale federale, sentenza 8C_648/2020 del 4 marzo 2021
Contributi: recupero e rimborso
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LPGA, il diritto a prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale erano dovute, e quello a contributi arretrati cinque anni dopo la fine dell'anno civile per il quale erano dovuti. Nell'AVS i contributi devono essere fatti valere mediante decisione entro questi cinque anni secondo l'art. 16 cpv. 1 LAVS; per i contributi degli indipendenti, delle persone senza attività lucrativa e dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, il termine scade solo un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione fiscale determinante è passata in giudicato. Un credito contributivo fissato con decisione cresciuta in giudicato si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno in cui è passato in giudicato.
I contributi pagati in eccesso possono essere chiesti in restituzione secondo l'art. 25 cpv. 3 LPGA. Il diritto si estingue un anno dopo che il contribuente ha avuto conoscenza dei pagamenti eccessivi, ma al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui i contributi sono stati pagati. L'art. 16 cpv. 3 LAVS contiene una regola speciale per indipendenti e persone senza attività lucrativa, legata al passaggio in giudicato della tassazione fiscale. In caso di sottrazione punibile di contributi può applicarsi anche un termine penale più lungo.
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1 · Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), RS 831.10
Procedura, condono e termini
L'assicuratore chiede la restituzione mediante decisione, contro la quale si può fare opposizione entro 30 giorni (art. 52 cpv. 1 LPGA); contro la decisione su opposizione è dato ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni (art. 60 LPGA). In materia di restituzione, l'assicuratore non può togliere l'effetto sospensivo a un ricorso (art. 52 cpv. 4 LPGA). Vanno verificate in particolare le date di versamento di ogni prestazione e il momento in cui l'assicuratore ha ricevuto le informazioni determinanti.
Il condono richiede una domanda separata, motivata e documentata entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art. 4 OPGA). La buona fede riguarda la ricezione delle prestazioni; la grave difficoltà si valuta al passaggio in giudicato. Nell’AI la decisione si impugna direttamente con ricorso entro 30 giorni, senza opposizione. Le copie delle comunicazioni tempestive dei cambiamenti sono prove importanti.
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1
Fonti
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1
- Tribunale federale, sentenza 8C_689/2016 del 5 luglio 2017
- Tribunale federale, sentenza 9C_328/2015 del 23 settembre 2015
- Tribunale federale, sentenza 8C_648/2020 del 4 marzo 2021
- Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), RS 831.10
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.