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Diritto svizzero · Previdenza, assicurazioni e prestazioni sociali

Dimissioni e indennità di disoccupazione

La domanda

Come incidono le dimissioni volontarie sulle indennità di disoccupazione in Svizzera?

La risposta in breve

Chi si licenzia senza avere la garanzia di un nuovo impiego è di principio considerato disoccupato per propria colpa. Il diritto all'indennità rimane, ma è sospeso, in caso di colpa grave per 31-60 giorni. Nessuna sospensione si applica se non si poteva esigere la permanenza nell'impiego; ciò viene esaminato con rigore e va provato, ad esempio con un certificato medico chiaro.

Regola di base: disoccupazione per colpa propria

Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, il diritto dell'assicurato all'indennità è sospeso se egli è disoccupato per propria colpa. L'art. 44 cpv. 1 lett. b OADI menziona espressamente chi ha sciolto di sua iniziativa il rapporto di lavoro senza avere la garanzia di un altro impiego, salvo che non si potesse esigere da lui la permanenza nel posto. Lo stesso vale per chi lascia un impiego duraturo per un impiego manifestamente di breve durata. Queste regole federali valgono allo stesso modo per i dipendenti di diritto privato e di diritto pubblico.

Le dimissioni non sopprimono il diritto: chi ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro (art. 13 LADI) può di principio riscuotere indennità giornaliere. Per i giorni di sospensione non è però versato nulla e tali giorni sono computati nel numero massimo di indennità. Anche la rinuncia, a scapito dell'assicurazione, a pretese salariali o di risarcimento nei confronti del datore di lavoro, ad esempio in un accordo di scioglimento che abbrevia il termine di disdetta, può comportare una sospensione (art. 30 cpv. 1 lett. b LADI).

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), RS 837.0 · Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), RS 837.02, art. 44 e 45

Durata della sospensione ed eccezioni

La durata dipende dalla colpa: da 1 a 15 giorni per colpa lieve, da 16 a 30 per colpa di media gravità e da 31 a 60 giorni per colpa grave (art. 45 cpv. 3 OADI). Vi è colpa grave quando l'assicurato abbandona senza motivo valido un impiego adeguato senza avere la garanzia di un nuovo impiego (art. 45 cpv. 4 OADI). La sospensione inizia il giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, è scontata dopo il periodo d'attesa ed è prolungata in caso di sospensioni ripetute entro due anni; la sua esecuzione decade sei mesi dopo l'inizio del periodo di sospensione (art. 30 cpv. 3 LADI).

Non vi è sospensione se non si poteva esigere la permanenza nell'impiego. Il Tribunale federale applica un criterio severo: un cattivo clima di lavoro o divergenze con i superiori di regola non bastano, e i motivi di salute vanno provati con un certificato medico chiaro o prove equivalenti (sentenza 8C_66/2017). Anche in caso di dimissioni giustificate si può esigere il rispetto del termine di disdetta, se la continuazione formale del rapporto di lavoro era ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_99/2021). Circostanze particolari, come molestie, possono almeno attenuare la colpa.

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), RS 837.0 · Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), RS 837.02, art. 44 e 45 · Tribunale federale, 8C_66/2017 · Tribunale federale, 8C_99/2021

Passi pratici e rimedi giuridici

Prima di dimettersi è opportuno ottenere la garanzia scritta e vincolante di un nuovo impiego. Chi intende dimettersi per motivi di salute, mobbing o salari non pagati dovrebbe prima procurarsi un certificato medico, documentare per scritto i reclami presso il datore di lavoro e tentare misure meno drastiche, come una diffida o un colloquio con le risorse umane. L'iscrizione all'URC dovrebbe avvenire per tempo e le ricerche di lavoro durante il termine di disdetta vanno documentate.

La sospensione per disoccupazione colpevole è decisa dalla cassa di disoccupazione (art. 30 cpv. 2 LADI). Contro la sua decisione si può fare opposizione entro 30 giorni (art. 52 LPGA); contro la decisione su opposizione è possibile ricorrere entro 30 giorni al tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 60 LPGA). Nell'opposizione vanno esposti i motivi e le prove dell'inesigibilità o di una colpa minore, poiché anche il numero di giorni di sospensione entro i limiti legali può essere riesaminato.

Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), RS 837.0 · Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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