Regola di base e requisiti personali
Secondo l'art. 73 OLL 1, il datore di lavoro documenta di regola la durata giornaliera e settimanale del lavoro e la sua collocazione, le pause di mezz'ora e più e i giorni di riposo. L'art. 73b OLL 1 prevede un'agevolazione: basta registrare la durata del lavoro giornaliero.
Ne beneficia chi stabilisce autonomamente una parte considerevole del proprio orario, secondo la SECO almeno un quarto del tempo di lavoro a titolo indicativo; un orario flessibile aziendale non basta. Per il lavoro notturno e domenicale restano da registrare inizio e fine.
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), RS 822.111 · SECO, commento alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2 (febbraio 2026), art. 73a e 73b OLL 1
Accordo e delimitazioni
Occorre un accordo con la rappresentanza dei lavoratori o la maggioranza del personale, che fissi categorie, norme di tutela e una procedura paritetica di controllo. Nelle aziende con meno di 50 lavoratori basta un accordo individuale scritto che richiami le norme su lavoro e riposo.
Sono escluse le persone fuori dalla legge sul lavoro, come i quadri dirigenti superiori o il personale delle amministrazioni pubbliche. La rinuncia completa dell'art. 73a OLL 1 richiede un CCL e un reddito annuo superiore a 120 000 franchi; nel modello annualizzato dell'art. 34a OLL 2 la registrazione giornaliera resta obbligatoria.
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), RS 822.111 · Legge sul lavoro (LL), RS 822.11 · Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2), RS 822.112
Attuazione pratica e conservazione
Con accordo individuale si svolge e documenta ogni anno un colloquio sul carico di lavoro. Il datore di lavoro fornisce uno strumento per registrare integralmente il tempo nonostante l'accordo.
Gli ispettorati cantonali verificano accordo, autonomia oraria e durate massime. Elenchi e documenti si conservano almeno cinque anni dalla scadenza della loro validità.
Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), RS 822.111 · SECO, lista di controllo della registrazione del tempo di lavoro (art. 73a e 73b OLL 1)
Fonti
- Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), RS 822.111
- SECO, commento alla legge sul lavoro e alle ordinanze 1 e 2 (febbraio 2026), art. 73a e 73b OLL 1
- Legge sul lavoro (LL), RS 822.11
- Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2), RS 822.112
- SECO, lista di controllo della registrazione del tempo di lavoro (art. 73a e 73b OLL 1)
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