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Diritto svizzero · Diritto del lavoro

Recuperare il salario non pagato in Svizzera

La domanda

Come può un lavoratore recuperare il salario non pagato in Svizzera?

La risposta in breve

Prima diffidare per iscritto il datore di lavoro, poi presentare istanza di conciliazione o avviare un'esecuzione. Fino a 30 000 franchi si applica la procedura semplificata, senza spese giudiziarie. I crediti salariali si prescrivono in cinque anni. In caso di fallimento, l'indennità per insolvenza copre al massimo quattro mensilità, da chiedere entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Diritto ed esigibilità

Salvo accordo diverso, il salario è pagato alla fine di ogni mese (art. 323 CO). Con la fine del rapporto di lavoro tutti i crediti diventano esigibili (art. 339 CO). I crediti salariali si prescrivono in cinque anni (art. 128 n. 3 CO).

Il lavoratore non può rinunciare ai crediti imperativi durante il rapporto e nel mese successivo alla sua fine (art. 341 CO). Se il datore diventa insolvente e non presta garanzie, il lavoratore può recedere immediatamente dal contratto (art. 337a CO).

Codice delle obbligazioni (CO, RS 220)

Procedura davanti ai tribunali civili

Dopo una diffida scritta con termine, si presenta di regola un'istanza di conciliazione. Fino a 30 000 franchi di valore litigioso non si riscuotono spese giudiziarie e si applica la procedura semplificata (art. 113, 114 e 243 CPC).

Prove utili: contratto, conteggi salariali, registrazione del tempo di lavoro, corrispondenza ed estratti bancari. Parallelamente si può avviare un'esecuzione. Nel pubblico impiego vale di regola la procedura del diritto del personale, con decisione e ricorso.

Codice di procedura civile (CPC, RS 272)

Fallimento del datore di lavoro

I crediti salariali sorti nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento sono collocati in prima classe fino al guadagno massimo assicurato LAINF (art. 219 LEF). Vanno insinuati nel fallimento.

L'indennità per insolvenza dell'assicurazione contro la disoccupazione copre inoltre i salari degli ultimi quattro mesi, entro il guadagno massimo assicurato. La domanda va presentata al più tardi 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel FUSC, o entro 60 giorni dall'esecuzione del pignoramento; scaduto il termine, il diritto si estingue. Sono escluse le persone con influsso determinante sul datore di lavoro.

Legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) · Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0), art. 51–53

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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