Regole legali di base
Sono giovani i lavoratori fino ai 18 anni compiuti (art. 29 LL). La loro durata giornaliera del lavoro non può superare quella degli altri lavoratori né nove ore, straordinario e insegnamento obbligatorio compresi (art. 31 cpv. 1 LL).
Fino ai 16 anni compiuti il lavoro straordinario è vietato (art. 31 cpv. 3 LL). Il lavoro diurno deve stare, pause comprese, in dodici ore e cessare alle 20 prima dei 16 anni, alle 22 in seguito.
Precisazioni dell'ordinanza sulla protezione dei giovani
Dai 16 anni il lavoro straordinario è ammesso solo nei giorni feriali, di giorno e la sera fino alle 22 (art. 17 cpv. 1 OLL 5). Il lavoro notturno e domenicale resta di regola vietato.
Durante la formazione professionale di base il lavoro straordinario è escluso, salvo se indispensabile per rimediare a una perturbazione dovuta a forza maggiore (art. 17 cpv. 2 OLL 5). Va di regola retribuito con un supplemento di almeno il 25 per cento o compensato, con il consenso del giovane, con tempo libero di pari durata (art. 13 LL).
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (OLL 5, RS 822.115) · Legge sul lavoro (LL, RS 822.11)
Campo d'applicazione e consigli pratici
La legge sul lavoro non si applica in particolare alle amministrazioni pubbliche, all'agricoltura e alle economie domestiche (art. 2 LL). I limiti derivano allora dal CO, dai contratti normali o dal diritto del personale pubblico; l'età minima della LL vale però in agricoltura e nelle economie domestiche.
Il datore deve esigere un certificato d'età e tutelare la salute dei giovani. Una registrazione precisa del tempo di lavoro è la prova migliore; le violazioni possono essere segnalate all'ispettorato cantonale del lavoro.
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.