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Diritto svizzero · Diritto del lavoro

Chiusura dell'azienda: diritti dei lavoratori

La domanda

Quali diritti hanno i lavoratori se il loro luogo di lavoro chiude?

La risposta in breve

Anche in caso di chiusura restano di regola validi termini di disdetta e diritti salariali. Il licenziamento collettivo richiede consultazione preventiva e informazione dell’ufficio del lavoro; i grandi datori devono negoziare un piano sociale. Le regole speciali del licenziamento collettivo non si applicano alla chiusura per fallimento. Il privilegio e l’indennità per insolvenza possono proteggere i salari.

Licenziamento collettivo: consultazione e notifica

Si ha licenziamento collettivo se un'azienda licenzia entro 30 giorni, per motivi non inerenti alla persona, almeno 10 lavoratori (da 21 a 99 addetti), il 10 per cento (da 100 a 299) o 30 persone (da 300) (art. 335d CO). Il datore deve prima consultare la rappresentanza o il personale e comunicare per iscritto motivi, numero e periodo (art. 335f CO).

Il licenziamento previsto va notificato per iscritto all'ufficio cantonale del lavoro. I rapporti terminano al più presto 30 giorni dopo, salvo termine di disdetta più lungo (art. 335g CO).

Codice delle obbligazioni (CO, RS 220)

Sanzioni e piano sociale

Una disdetta senza consultazione è abusiva; l'indennità è limitata a due mesi di salario (art. 336 cpv. 2 lett. c e 336a cpv. 3 CO). Occorre fare opposizione scritta entro la fine del termine di disdetta e agire entro 180 giorni dalla fine del rapporto, pena la perenzione (art. 336b CO).

I datori che occupano di regola almeno 250 lavoratori e intendono licenziarne almeno 30 entro 30 giorni devono negoziare un piano sociale (art. 335i CO). I contratti collettivi possono prevedere prestazioni più ampie.

Codice delle obbligazioni (CO, RS 220)

Eccezioni in caso di fallimento e passi pratici

Queste norme non valgono per chiusure decise dal giudice, fallimento o concordato con abbandono dell'attivo (art. 335e cpv. 2 CO). I salari sono allora privilegiati (art. 219 LEF) e l'indennità per insolvenza va chiesta entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento (art. 53 LADI).

Conviene conservare disdetta, conteggi salariali e comunicazioni, annunciarsi subito all'URC e far valere per iscritto i saldi di vacanze e straordinari. Nel pubblico impiego fa stato il diritto del personale applicabile.

Codice delle obbligazioni (CO, RS 220) · Legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) · Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI, RS 837.0), art. 51–53

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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