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Diritto svizzero · Protezione dei dati e proprietà intellettuale

Messaggi pubblicitari ai clienti esistenti

La domanda

Quando un'impresa può inviare messaggi pubblicitari a un cliente esistente?

La risposta in breve

La pubblicità di massa elettronica richiede in linea di principio il consenso. Senza consenso è ammessa solo verso clienti i cui dati di contatto sono stati ottenuti in occasione di una vendita. Occorre inoltre che la possibilità di rifiuto sia stata segnalata già allora e che la pubblicità riguardi offerte proprie simili. Ogni messaggio indica il mittente corretto e consente un rifiuto semplice e gratuito.

Regola di base ed eccezione

Secondo l'art. 3 cpv. 1 lett. o LCSl, agisce in modo sleale chi invia pubblicità di massa per via di telecomunicazione, ad esempio via e-mail, SMS o messaggistica, senza il consenso preliminare dei destinatari. Lo stesso vale per chi non indica correttamente il mittente o non segnala una possibilità di rifiuto semplice e gratuita.

La pubblicità senza consenso è ammessa se i dati di contatto sono stati ottenuti nella vendita di merci, opere o prestazioni e in quell'occasione è stata segnalata la possibilità di rifiuto. Deve riguardare offerte proprie simili. Una semplice richiesta, un concorso o le offerte di terzi non bastano.

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), RS 241

Limiti e sanzioni

Le chiamate pubblicitarie seguono regole proprie: l'asterisco nell'elenco telefonico va rispettato, e chi chiama deve mostrare un numero iscritto che è autorizzato a utilizzare. Continuare la pubblicità dopo un rifiuto significa trattare dati personali contro la volontà esplicita della persona interessata (art. 30 cpv. 2 lett. b LPD).

Le violazioni intenzionali sono punite, a querela di parte, con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 23 LCSl). La querela va presentata entro tre mesi dalla conoscenza dell'autore. Restano possibili azioni civili di cessazione e di rimozione (art. 9 LCSl).

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), RS 241 · Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1 · Codice penale svizzero (CP), RS 311.0, art. 31

Attuazione pratica e prove

Per ogni indirizzo occorre registrare provenienza, data d'acquisto e avviso di rifiuto mostrato al momento della vendita. Altri prodotti, offerte di partner o semplici interessati richiedono un consenso dimostrabile, idealmente con doppio opt-in.

Ogni messaggio deve indicare un mittente identificabile e contenere un link di disiscrizione funzionante. La legge non fissa un termine per eseguire la disiscrizione. Questa va trattata senza indugio e documentata. Gli elenchi di contatti vanno tenuti aggiornati secondo i principi della LPD e non conservati più a lungo del necessario.

Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl), RS 241 · Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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