Esigibilità e adempibilità
L'art. 120 cpv. 1 CO richiede crediti reciproci della stessa specie. Il controcredito deve essere esigibile; il proprio debito deve solo poter essere adempiuto, ciò che secondo l'art. 81 CO avviene di regola già prima della scadenza. La contestazione del controcredito non impedisce la compensazione (art. 120 cpv. 2 CO).
Fuori dal fallimento non si può quindi compensare unilateralmente con un controcredito non ancora esigibile, mentre resta possibile un accordo contrattuale di compensazione. Nel fallimento del debitore i creditori possono compensare anche crediti non esigibili (art. 123 CO), entro i limiti dell'art. 213 LEF.
Controcrediti prescritti
Secondo l'art. 120 cpv. 3 CO, un credito prescritto può ancora essere compensato se non era prescritto nel momento in cui i due crediti si sono trovati per la prima volta compensabili. Occorre quindi confrontare la data della situazione di compensazione con quella della prescrizione.
Se il credito principale sorge solo dopo la prescrizione del controcredito, la compensazione è esclusa. Il termine generale di prescrizione è di dieci anni (art. 127 CO), ma per alcuni crediti valgono termini più brevi, il cui inizio va accertato con precisione.
Dichiarazione, esclusioni e prassi
La compensazione avviene solo mediante dichiarazione al creditore (art. 124 cpv. 1 CO), ma retroagisce poi al momento in cui era possibile; da allora non decorrono più interessi di mora. La dichiarazione dovrebbe essere scritta e quantificare entrambi i crediti.
Contro la volontà del creditore è esclusa, ad esempio, per cose depositate, crediti alimentari e salariali indispensabili e debiti di diritto pubblico verso l'ente pubblico (art. 125 CO). Nel rapporto di lavoro di diritto privato il datore può compensare solo con la parte pignorabile del salario (art. 323b cpv. 2 CO); i datori pubblici seguono il loro diritto del personale. Una rinuncia anticipata è ammessa (art. 126 CO).
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.