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Diritto svizzero · Locazione, immobili e costruzione

Prescrizione delle pretese contro l'architetto dopo la riforma del 2026

La domanda

Quali termini di prescrizione si applicano alle pretese contro un architetto in Svizzera?

La risposta in breve

Dipende dalla prestazione: per i difetti dei piani (appalto), le pretese relative a un'opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dal collaudo, termine imperativo dal 2026. Direzione dei lavori e preventivo rientrano nel mandato (dieci anni). I difetti vanno ora notificati entro 60 giorni, salvo per i contratti anteriori.

Mandato o appalto

La qualificazione dipende dalle prestazioni: secondo la giurisprudenza, i piani rientrano nell'appalto, la direzione dei lavori e il preventivo nel mandato; il contratto globale è misto. Determinante è quale prestazione è difettosa.

Per i difetti dei piani, le pretese contro l'architetto che ha prestato la sua opera per un'opera immobiliare si prescrivono in cinque anni dal collaudo (art. 371 cpv. 2 CO). La violazione della diligenza del mandatario si prescrive in dieci anni (art. 127, 398 CO).

Art. 371 CO · Art. 127 CO · Art. 398 CO

Riforma dei difetti di costruzione dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 i difetti di un'opera immobiliare vanno notificati entro 60 giorni, quelli occulti entro 60 giorni dalla scoperta. Ciò vale anche per i piani dell'architetto usati come base della costruzione; un termine più breve è inefficace.

Il termine di cinque anni non può più essere modificato a sfavore del committente. In assenza di una norma transitoria speciale, il messaggio rinvia agli art. 1–4 Tit. fin. CC: per i contratti conclusi prima del 2026 restano applicabili l'avviso immediato e le precedenti limitazioni di garanzia.

Art. 367 CO · Art. 370 CO · Art. 371 CO · Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione), FF 2022 2743 · Codice delle obbligazioni (Difetti di costruzione), modifica del 20 dicembre 2024, RU 2025 270

Eccezioni e passi pratici

In caso di inganno intenzionale l'architetto non può eccepire la prescrizione (art. 210 cpv. 6 e 371 cpv. 3 CO). La prescrizione è interrotta da riconoscimento, esecuzione, istanza di conciliazione o azione; è possibile anche una rinuncia scritta.

Il committente dovrebbe documentare per iscritto collaudo, scoperta e avvisi, indicando i difetti con precisione. La riforma non ha allungato i termini; secondo l'art. 49 Tit. fin. CC, una prescrizione in corso non ricomincia a decorrere.

Art. 210 CO · Art. 135 CO · Art. 141 CO · Art. 49 Titolo finale CC

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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