Principio della divisione a metà
Si conguagliano le pretese previdenziali acquisite durante il matrimonio fino all'avvio della procedura di divorzio. Prestazioni d'uscita, averi di libero passaggio e prelievi anticipati per l'abitazione sono divisi a metà, salvo versamenti unici da beni propri.
Si divide la differenza tra la prestazione d'uscita all'avvio della procedura e quella, con interessi, al momento del matrimonio. Pagamenti in contanti e liquidazioni in capitale durante il matrimonio non sono considerati; il pagamento in contanti a una persona sposata richiede il consenso scritto del coniuge.
Codice civile svizzero (CC), RS 210 · Legge sul libero passaggio (LFLP), art. 5 e 22a (RS 831.42)
Prelievi anticipati per l'abitazione
Se il divorzio avviene prima di un caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato prestazione di libero passaggio ed è diviso. Se è avvenuto durante il matrimonio, il deflusso di capitale e la perdita d'interessi sono imputati proporzionalmente agli averi accumulati prima e durante il matrimonio.
Un semplice rischio di perdita sull'immobile non giustifica deroghe; occorre una perdita avvenuta o prevedibile. Se il caso di previdenza è già sopraggiunto, un prelievo anticipato può essere compensato con un'indennità adeguata secondo l'art. 124e CC.
LPP, art. 30c (prelievo anticipato abitazione), RS 831.40 · Legge sul libero passaggio (LFLP), art. 5 e 22a (RS 831.42) · Tribunale federale, sentenza 5A_405/2018 del 27 febbraio 2019 (prelievo PPA) · Tribunale federale, sentenza 5A_336/2023 del 17 luglio 2024 (prelievo PPA dopo il caso di previdenza)
Eccezioni e procedura
I coniugi possono derogare o rinunciare se resta garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e l'invalidità. Il giudice può attribuire meno della metà per motivi gravi. Se un coniuge percepisce una rendita di vecchiaia all'avvio della procedura, il giudice divide la rendita secondo il suo apprezzamento.
Raccogliete i certificati previdenziali al matrimonio e all'avvio della procedura, nonché prove su prelievi, riscatti e conti di libero passaggio. Se un conguaglio con mezzi previdenziali è impossibile, il coniuge debitore deve un'indennità adeguata in capitale o rendita.
Fonti
- Codice civile svizzero (CC), RS 210
- Legge sul libero passaggio (LFLP), art. 5 e 22a (RS 831.42)
- LPP, art. 30c (prelievo anticipato abitazione), RS 831.40
- Tribunale federale, sentenza 5A_405/2018 del 27 febbraio 2019 (prelievo PPA)
- Tribunale federale, sentenza 5A_336/2023 del 17 luglio 2024 (prelievo PPA dopo il caso di previdenza)
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.