Base legale
L'obbligo di mantenimento dura di regola fino alla maggiore età. Se il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori devono continuare a provvedere finché essa possa essere normalmente conclusa, ma solo nella misura in cui ciò sia ragionevolmente esigibile.
I genitori sono liberati nella misura in cui il figlio può provvedere al proprio mantenimento con il suo lavoro o con altri mezzi. Redditi e sostanza del figlio vanno considerati; un salario di apprendista riduce quindi direttamente il contributo.
Fabbisogno del figlio e capacità dei genitori
Si determina dapprima il fabbisogno concreto: quota dell'alloggio, cassa malati, trasporti e spese di formazione. Se ne deducono salario di apprendista, guadagno accessorio, borse di studio e assegni di formazione. Il figlio deve sfruttare le possibilità di guadagno compatibili con gli studi.
Il saldo è ripartito tra i genitori secondo la loro capacità contributiva. Secondo il Tribunale federale deve restare coperto il minimo vitale del diritto di famiglia degli altri familiari e i figli minorenni hanno la precedenza. Il figlio maggiorenne non partecipa all'eccedenza.
Esigibilità, prove e termini
L'esigibilità dipende anche dalle relazioni personali. Una rottura esclude il diritto solo se è imputabile al figlio maggiorenne stesso; i tribunali lo ammettono con riserbo. In caso di ritardo ingiustificato conta soltanto la durata di una formazione normale.
Il figlio maggiorenne agisce personalmente. Può chiedere il mantenimento per il futuro e per l'anno precedente l'azione. La sentenza di divorzio può già fissare il contributo oltre la maggiore età. Sono utili attestati di formazione, budget, certificati di salario e tassazioni fiscali.
TF 5A_340/2021 del 16 novembre 2021 · TF 5A_883/2021 del 7 luglio 2022 · Art. 279 CC · Art. 133 CC
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.