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Diritto svizzero · Famiglia e divorzio

Modificare il mantenimento quando le parti vivono in Stati diversi

La domanda

Quale tribunale può modificare una decisione di mantenimento quando le parti vivono in paesi diversi?

La risposta in breve

Dipende dal domicilio del convenuto. Se vive in uno Stato Lugano (UE, Islanda, Norvegia, Svizzera), sono competenti i tribunali del suo domicilio, oltre a quelli del domicilio o della dimora abituale del creditore alimentare. Altrimenti si applica la LDIP, in particolare gli art. 64 e 79. Il tribunale che ha emesso la decisione iniziale non è automaticamente competente.

Primato della Convenzione di Lugano

Le obbligazioni alimentari rientrano nella Convenzione di Lugano. In quanto trattato internazionale, essa prevale sulla LDIP (art. 1 cpv. 2 LDIP). Una parte domiciliata in uno Stato vincolato dalla Convenzione può essere convenuta al suo domicilio (art. 2 CLug).

È competente anche il giudice del domicilio o della dimora abituale del creditore (art. 5 n. 2 CLug). Il debitore che chiede una riduzione agisce quindi di regola nello Stato del creditore. Restano possibili la proroga di foro o la costituzione in giudizio del convenuto (art. 23, 24 CLug).

Convenzione di Lugano (CLug), RS 0.275.12 · Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291

Stati fuori dallo spazio Lugano

Fuori dallo spazio Lugano si applica la LDIP. I tribunali svizzeri possono modificare una sentenza di divorzio se l'hanno pronunciata essi stessi o se sono competenti secondo gli art. 59 seg. LDIP (art. 64 LDIP).

Per il mantenimento del figlio sono competenti i tribunali della dimora abituale del figlio o del domicilio del genitore convenuto (art. 79 LDIP). Il diritto applicabile è designato dalla Convenzione dell'Aia del 1973 (art. 49, 83 LDIP). Di regola è il diritto della dimora abituale del creditore; dopo un divorzio, il diritto applicato al divorzio.

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291

Presupposti, prove e termini

Secondo il diritto svizzero, la modifica di una rendita dopo il divorzio presuppone un cambiamento notevole e durevole (art. 129 cpv. 1 CC). Per il mantenimento del figlio basta un notevole cambiamento (art. 286 cpv. 2 CC). Redditi, fabbisogno e domicilio vanno provati.

Una rendita nuova o aumentata è possibile solo entro cinque anni dal divorzio. Occorre che la sentenza abbia constatato un mantenimento insufficiente e che la situazione del debitore sia migliorata (art. 129 cpv. 3 CC). La modifica vale di principio solo per il futuro; conviene quindi agire presto.

Codice civile svizzero (CC), RS 210

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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