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Diritto svizzero · Famiglia e divorzio

Trasferirsi con il figlio senza il consenso dell'altro genitore?

La domanda

Un genitore può trasferirsi con un figlio senza il consenso dell'altro genitore?

La risposta in breve

Sì con l'autorità parentale esclusiva, informando tempestivamente l'altro genitore. Con l'autorità parentale congiunta, un trasferimento all'estero o con ripercussioni rilevanti sull'autorità parentale e sulle relazioni personali richiede il consenso dell'altro genitore o una decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori. Decisivo è il bene del figlio, non la permanenza del genitore.

Regola legale

Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio fa parte dell'autorità parentale. Se questa è congiunta, un trasferimento all'estero richiede il consenso dell'altro genitore oppure una decisione del giudice o dell'autorità di protezione dei minori.

Lo stesso vale per un trasferimento in Svizzera con ripercussioni rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale e delle relazioni personali da parte dell'altro genitore. Il titolare esclusivo dell'autorità parentale deve solo informare tempestivamente l'altro genitore.

Art. 301a CC

Criterio del bene del figlio

La libertà di domicilio del genitore che parte non deve essere soppressa di fatto. Occorre chiedersi se il bene del figlio sia meglio tutelato seguendo questo genitore oppure restando presso l'altro.

Punto di partenza è il modello di accudimento preesistente. Se il genitore che parte si occupava prevalentemente del figlio, seguirlo è di regola nel suo interesse. Altrimenti contano in particolare età, stabilità, scuola, lingua e opinione del figlio.

TF 5A_310/2019 del 5 novembre 2019

Procedura e termini

La domanda va presentata prima del trasferimento: al giudice se è pendente una procedura matrimoniale, altrimenti all'autorità di protezione. Custodia, relazioni personali e mantenimento vanno adeguati contestualmente. Una partenza unilaterale all'estero può costituire un rapimento secondo la Convenzione dell'Aia.

Le decisioni dell'autorità di protezione sono impugnabili entro 30 giorni. Dal 1° gennaio 2025 anche l'appello contro misure a tutela dell'unione coniugale e misure cautelari va proposto entro 30 giorni. Al Tribunale federale il termine è di 30 giorni, di dieci per il ritorno.

Art. 301a CC · Art. 315b CC · Art. 314 CC · Art. 450b CC · Art. 314 CPC · Art. 100 LTF

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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