Abuso e sanzione
Secondo l'art. 336 CO la disdetta è abusiva in particolare se data per una caratteristica personale, per l'esercizio di un diritto costituzionale o perché l'altra parte fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro. La disdetta abusiva pone comunque fine al rapporto.
Il giudice può accordare un'indennità di al massimo sei mesi di salario, o di due mesi in caso di licenziamento collettivo senza consultazione. Sono riservate pretese di risarcimento fondate su altri titoli.
Opposizione e termine di azione
Primo termine: l'opposizione deve essere scritta e giungere al datore di lavoro al più tardi l'ultimo giorno del termine di disdetta. Deve esprimere chiaramente che la disdetta non è accettata. Prima si può chiedere una motivazione scritta della disdetta, utile per la prova.
Secondo termine: in mancanza di accordo sulla continuazione, l'azione va promossa entro 180 giorni dalla fine del rapporto. La pendenza di causa inizia con l'istanza di conciliazione. In caso di insuccesso, l'autorizzazione ad agire consente di adire il tribunale entro tre mesi. Entrambi sono termini di perenzione.
Procedura, spese e casi particolari
Fino a 30 000 franchi si applica la procedura semplificata e nella procedura decisionale non si riscuotono spese processuali. Una disdetta di ritorsione dopo un reclamo per discriminazione può essere annullata secondo la legge sulla parità; va contestata davanti al giudice prima della fine del termine di disdetta.
Per il personale federale non valgono i termini del CO ma la procedura amministrativa: contro la decisione di disdetta occorre ricorrere entro 30 giorni. I dipendenti cantonali devono verificare i termini del proprio diritto cantonale.
Art. 243 CPC · Art. 114 CPC · Art. 10 LPar · Art. 34 LPers · Art. 50 PA
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.