Fine senza disdetta
Secondo l'art. 334 CO il rapporto di durata determinata termina senza disdetta. La protezione dalla disdetta in tempo inopportuno presuppone una disdetta; la malattia non proroga quindi un contratto che scade. Se continua tacitamente, diventa di durata indeterminata.
Diverso è il caso in cui le parti hanno previsto che il contratto termini solo con disdetta o possa essere disdetto prima. A tale disdetta si applica l'art. 336c CO: se data durante il periodo di protezione è nulla e non modifica le scadenze contrattuali.
Salario durante la malattia
In caso di malattia non colpevole il datore di lavoro deve il salario per un tempo limitato se il rapporto è durato o è stato concluso per più di tre mesi: almeno tre settimane nel primo anno, poi un periodo adeguatamente più lungo.
Il diritto termina di principio con il rapporto. Un'assicurazione d'indennità giornaliera può prevedere prestazioni equivalenti o più lunghe, talvolta oltre la fine del contratto; occorre verificarne subito le condizioni e il passaggio all'assicurazione individuale.
Pratica e settore pubblico
Il lavoratore dovrebbe verificare la data di fine, eventuali clausole di disdetta o contratti a catena, consegnare tempestivamente i certificati medici e annunciarsi all'ufficio del lavoro prima della scadenza. Un licenziamento immediato per malattia non colpevole non è mai lecito.
Per il personale federale vale la legge sul personale federale, completata per analogia dal CO in assenza di norme speciali. Il diritto cantonale e comunale può prevedere regole diverse su durata determinata, salario e ricorsi. Occorre quindi esaminare insieme contratto, statuto del personale e condizioni assicurative.
Art. 337 CO · Art. 6 LPers · Legge sul personale federale, versione dal 1° gennaio 2027 (art. 10 e 11 LPers)
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.