Regola legale di base
Se il lavoratore è impedito di lavorare senza sua colpa a causa di malattia, il datore di lavoro privato gli deve il salario per un tempo limitato, purché il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi.
Nel primo anno di servizio la durata è di tre settimane, poi di un periodo adeguatamente più lungo secondo l'anzianità; i tribunali applicano scale cantonali. Deroghe richiedono un accordo scritto, un contratto normale o collettivo e devono essere almeno equivalenti.
Quando l'assicurazione sostituisce il salario
Secondo la giurisprudenza, una soluzione è comunque equivalente se, con premi ripartiti a metà, versa l'80 per cento del salario per 720 giorni entro 900. In tal caso il datore di lavoro è liberato dall'obbligo di pagare il salario.
L'accordo scritto, firmato da entrambe le parti, deve indicare rischi coperti, percentuale assicurata, durata delle prestazioni, finanziamento dei premi ed eventuale periodo d'attesa; basta un rinvio alle condizioni assicurative accessibili. Altrimenti vale il regime legale.
Art. 324a CO, salario in caso d'impedimento del lavoratore · Tribunale federale, sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018 · Tribunale federale, sentenza 4A_228/2017 del 23 marzo 2018
Passi pratici e termini
Il lavoratore dovrebbe consegnare tempestivamente i certificati medici, chiedere polizza e condizioni assicurative e confrontare i conteggi salariali con le indennità. Con un'assicurazione equivalente, le indennità non pagate vanno chieste all'assicuratore, direttamente obbligato. Occorre inoltre verificare chi paga durante il periodo d’attesa e se il datore ha effettivamente stipulato la copertura concordata.
Dal 2022 i crediti derivanti dall'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia si prescrivono in due anni dal fatto che fonda l'obbligo di prestazione, quelli salariali verso il datore di lavoro in cinque anni. Il personale pubblico ha spesso regole proprie.
Tribunale federale, sentenza 4A_514/2018 del 28 novembre 2018 · Art. 46 LCA, prescrizione · Art. 128 CO, prescrizione di cinque anni · Art. 342 CO, riserva del diritto pubblico
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.