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Diritto svizzero · Società e contratti commerciali

Iscrivere un nuovo membro di organo nel registro

La domanda

Quali documenti servono per iscrivere un nuovo amministratore o gerente di una società svizzera?

La risposta in breve

Di regola servono la decisione di nomina (assemblea generale per la SA, assemblea dei soci per la Sagl), la dichiarazione di accettazione e una copia di un documento d'identità. Per chi ha diritto di firma si aggiungono una firma autenticata o confermata elettronicamente e una notificazione firmata correttamente. Almeno un rappresentante deve essere domiciliato in Svizzera.

Nomina e accettazione

Nella SA l'assemblea generale elegge i membri del consiglio d'amministrazione; nella Sagl l'assemblea dei soci nomina i gerenti. I direttori sono designati dal consiglio d'amministrazione nella SA e, di principio, dall'assemblea dei soci nella Sagl, salvo delega statutaria ai gerenti.

All'ufficio del registro va quindi presentato un documento che provi la nomina, ad esempio un estratto del verbale, e la prova che la persona ha accettato la carica. Se il consiglio disciplina la funzione o il diritto di firma, occorre anche la sua decisione.

Art. 698 CO: competenze dell'assemblea generale · Art. 804 CO: competenze dell'assemblea dei soci della Sagl · Art. 718 e 814 CO: rappresentanza e requisito del domicilio · Art. 43 ORC: documenti giustificativi su accettazione e costituzione

Identità e firma

L'identità è verificata sulla base di un passaporto, di una carta d'identità o di un permesso per stranieri svizzero validi, oppure di una loro copia. Sono registrati tra l'altro nomi, data di nascita, luogo d'origine o cittadinanza, comune di domicilio, funzione e tipo di diritto di firma.

Chi ha diritto di firma deve depositare la propria firma. Può farlo personalmente presso l'ufficio, con una firma autenticata da un pubblico ufficiale su carta o in forma elettronica, oppure con una firma scansionata confermata personalmente mediante firma elettronica qualificata.

Art. 24a–24b ORC: identificazione delle persone fisiche · Art. 119 ORC: dati personali · Art. 21 ORC: deposito delle firme

Notificazione e domicilio

La notificazione è firmata da persone con diritto di firma per la società o da un terzo munito di procura allegata. Le notificazioni cartacee richiedono di principio firme autenticate, quelle elettroniche una firma elettronica qualificata. Per documenti in un'altra lingua può essere richiesta una traduzione.

La società deve sempre poter essere rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera che sia amministratore, gerente o direttore. Secondo il testo in vigore dal 1° ottobre 2026, questa persona deve avere accesso al libro delle azioni o delle quote sociali.

Art. 17–18 ORC: persone notificanti e firma · Art. 20 ORC: contenuto, forma e lingua dei documenti giustificativi · Art. 718 e 814 CO: rappresentanza e requisito del domicilio

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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