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Diritto svizzero · Società e contratti commerciali

Quando il conferimento promesso non arriva

La domanda

Che cosa succede se un socio non versa il conferimento di capitale promesso?

La risposta in breve

Nella SA l'azionista moroso deve interessi di mora. Dopo un termine supplementare di almeno 30 giorni, pubblicato o comunicato per lettera raccomandata, il consiglio può dichiararlo decaduto, emettere nuove azioni e renderlo responsabile dell'ammanco. Nella Sagl i conferimenti vanno liberati integralmente; gli obblighi aperti riguardano soprattutto versamenti suppletivi statutari.

Azioni parzialmente liberate

Alla costituzione di una SA devono essere liberati almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione e complessivamente almeno 50 000 franchi. Il consiglio d'amministrazione richiama il saldo in seguito, in contanti, mediante conferimento in natura, compensazione o conversione di capitale proprio liberamente disponibile.

L'azionista che non paga tempestivamente deve interessi di mora. Il consiglio può inoltre dichiararlo decaduto dai diritti di sottoscrizione e dai versamenti parziali effettuati ed emettere nuove azioni al loro posto; gli statuti possono prevedere una pena convenzionale.

Art. 632 CO: conferimento minimo nella SA · Art. 634b CO: liberazione successiva dei conferimenti · Art. 681–682 CO: conseguenze della mora e diffida

Termine supplementare e ammanco

Prima della decadenza o della pena convenzionale va pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nella forma statutaria una diffida con termine supplementare di almeno 30 giorni. Per le azioni nominative basta una lettera raccomandata; il termine decorre allora dalla ricezione.

L'azionista moroso risponde dell'importo non coperto dal versamento del nuovo azionista. In liquidazione, i liquidatori riscuotono se necessario i versamenti ancora dovuti. Notifica, calcolo dei termini e decisioni vanno documentati senza lacune.

Art. 681–682 CO: conseguenze della mora e diffida · Art. 743 CO: compiti dei liquidatori

Particolarità della Sagl

Nella Sagl il conferimento per ogni quota sociale deve essere interamente liberato già alla costituzione e negli aumenti di capitale; i conferimenti non possono essere restituiti. Conferimenti scoperti sono perciò rari e indicano un vizio della costituzione o dell'aumento.

Più rilevanti in pratica sono gli obblighi statutari di versamenti suppletivi, al massimo il doppio del valore nominale. I gerenti possono esigerli solo in caso di scopertura, necessità per continuare l'attività o motivi statutari; con l'apertura del fallimento quelli non ancora versati diventano esigibili.

Art. 777c e 793 CO: conferimenti nella Sagl · Art. 781–782 CO: aumento e riduzione del capitale sociale · Art. 795–795a CO: versamenti suppletivi

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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