Azioni parzialmente liberate
Alla costituzione di una SA devono essere liberati almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione e complessivamente almeno 50 000 franchi. Il consiglio d'amministrazione richiama il saldo in seguito, in contanti, mediante conferimento in natura, compensazione o conversione di capitale proprio liberamente disponibile.
L'azionista che non paga tempestivamente deve interessi di mora. Il consiglio può inoltre dichiararlo decaduto dai diritti di sottoscrizione e dai versamenti parziali effettuati ed emettere nuove azioni al loro posto; gli statuti possono prevedere una pena convenzionale.
Art. 632 CO: conferimento minimo nella SA · Art. 634b CO: liberazione successiva dei conferimenti · Art. 681–682 CO: conseguenze della mora e diffida
Termine supplementare e ammanco
Prima della decadenza o della pena convenzionale va pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nella forma statutaria una diffida con termine supplementare di almeno 30 giorni. Per le azioni nominative basta una lettera raccomandata; il termine decorre allora dalla ricezione.
L'azionista moroso risponde dell'importo non coperto dal versamento del nuovo azionista. In liquidazione, i liquidatori riscuotono se necessario i versamenti ancora dovuti. Notifica, calcolo dei termini e decisioni vanno documentati senza lacune.
Art. 681–682 CO: conseguenze della mora e diffida · Art. 743 CO: compiti dei liquidatori
Particolarità della Sagl
Nella Sagl il conferimento per ogni quota sociale deve essere interamente liberato già alla costituzione e negli aumenti di capitale; i conferimenti non possono essere restituiti. Conferimenti scoperti sono perciò rari e indicano un vizio della costituzione o dell'aumento.
Più rilevanti in pratica sono gli obblighi statutari di versamenti suppletivi, al massimo il doppio del valore nominale. I gerenti possono esigerli solo in caso di scopertura, necessità per continuare l'attività o motivi statutari; con l'apertura del fallimento quelli non ancora versati diventano esigibili.
Art. 777c e 793 CO: conferimenti nella Sagl · Art. 781–782 CO: aumento e riduzione del capitale sociale · Art. 795–795a CO: versamenti suppletivi
Fonti
- Art. 632 CO: conferimento minimo nella SA
- Art. 634b CO: liberazione successiva dei conferimenti
- Art. 681–682 CO: conseguenze della mora e diffida
- Art. 743 CO: compiti dei liquidatori
- Art. 777c e 793 CO: conferimenti nella Sagl
- Art. 781–782 CO: aumento e riduzione del capitale sociale
- Art. 795–795a CO: versamenti suppletivi
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.