Facoltativa per l’assicurato, obbligatoria nell’offerta LAMal
Secondo l’art. 5 lett. h LVAMal, esercitare l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera rientra nelle condizioni di autorizzazione degli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria delle cure. L’UFSP conferma espressamente tale obbligo. Ciò non significa che ogni persona debba stipulare questa assicurazione.
L’art. 67 LAMal consente l’adesione alle persone domiciliate o attive professionalmente in Svizzera che abbiano compiuto 15 anni ma non ancora 65. È possibile scegliere un assicuratore diverso da quello dell’assicurazione di base. La legge non garantisce un’indennità che copra integralmente qualsiasi perdita salariale.
LVAMal, art. 5, 54 · UFSP: circolare 5.1, n. 2.4 (in tedesco) · LAMal, art. 67, 69–72 · UFSP: assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera (in tedesco)
Le riserve LAMal hanno limiti precisi
L’art. 69 LAMal ammette riserve per malattie esistenti al momento dell’ammissione e per malattie precedenti che, secondo l’esperienza, possono ricadere. La riserva deve essere comunicata per iscritto e indicare precisamente la malattia, l’inizio e la fine del periodo.
La riserva decade al più tardi dopo cinque anni. L’assicurato può dimostrare prima che non è più giustificata. Per determinati cambiamenti di assicuratore, ad esempio legati all’inizio o alla fine di un rapporto di lavoro, l’art. 70 LAMal protegge da nuove riserve; quelle esistenti possono proseguire soltanto fino alla scadenza originaria.
Per una polizza LCA occorre leggere il contratto
Nell’assicurazione privata d’indennità giornaliera non esiste in linea di principio un obbligo di ammissione. Prestazioni ed esclusioni dipendono in larga misura dalla polizza e dalle condizioni assicurative. Il limite quinquennale della LAMal non si applica automaticamente.
Le domande sulla salute devono ricevere risposte corrette secondo gli art. 4–6 LCA. Una reticenza su un fatto rilevante può comportare la disdetta e, se sussiste il necessario collegamento, la perdita di prestazioni. Occorre quindi identificare innanzitutto la legge che disciplina la concreta assicurazione individuale o collettiva.
UFSP: assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera (in tedesco) · LCA, art. 4–6
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.