Fondamenti e presupposti
L'art. 29 cpv. 3 Cost. garantisce a chi non dispone dei mezzi necessari il diritto alla gratuità della procedura, se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, e al patrocinio gratuito nella misura in cui ciò sia necessario per tutelare i suoi diritti. Questa garanzia minima vale in tutte le procedure ed è concretizzata dall'art. 117 CPC, dall'art. 64 LTF, dall'art. 65 PA e dall'art. 61 lett. f LPGA; nelle procedure amministrative cantonali la completa il diritto cantonale. Nella procedura penale, l'accusatore privato e la vittima ottengono il gratuito patrocinio secondo l'art. 136 CPP; per l'imputato vale la difesa d'ufficio secondo l'art. 132 CPP, che presuppone l'indigenza e la necessità della difesa. La difesa obbligatoria segue però presupposti autonomi; la nomina d’ufficio non dipende sempre dall’indigenza.
Secondo una prassi costante, è indigente chi non può sostenere le spese processuali senza intaccare i mezzi necessari al proprio sostentamento e a quello della famiglia; sono determinanti il reddito, la sostanza e gli oneri complessivi. Nella procedura penale la difesa è in particolare necessaria se non si tratta di un caso di lieve entità e la causa presenta difficoltà; non si tratta comunque più di un caso di lieve entità se è prevedibile una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere.
Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.), RS 101 · Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), RS 272 · Legge sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110 · Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021 · Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1 · Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), RS 312.0
Quando un ricorso è privo di probabilità di successo
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una causa è priva di probabilità di successo quando le prospettive di vincerla sono notevolmente inferiori ai rischi di perderla e non possono quindi essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e benestante rinuncerebbe a intraprenderla a causa delle spese. Non lo è quando probabilità di successo e rischi di insuccesso si equivalgono più o meno o le prime sono solo di poco inferiori ai secondi. La valutazione è sommaria e si riferisce al momento della presentazione della domanda.
Per un ricorso, il giudice può confrontare la decisione impugnata con le censure sollevate, ma non deve decidere di fatto il merito nella fase del gratuito patrocinio. A rischio è soprattutto il ricorrente che non oppone alcun argomento sostanziale alla decisione di prima istanza. Basta una probabilità di accoglimento anche solo parziale delle conclusioni. La necessità di un patrocinatore dipende dalla difficoltà della causa, dalla sua portata per la parte e dalle capacità di quest'ultima; secondo l'art. 118 cpv. 1 lett. c CPC, sussiste in particolare quando la controparte è assistita da un avvocato.
Tribunale federale, sentenza 5A_858/2012 del 4 febbraio 2013 · Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), RS 272
Domanda, estensione e termini
Nella procedura di ricorso il gratuito patrocinio deve essere chiesto di nuovo (art. 119 cpv. 5 CPC; dal 2024 anche art. 136 cpv. 3 CPP). Il richiedente deve esporre la propria situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova (art. 119 cpv. 2 CPC); vanno allegati ad esempio documenti fiscali, buste paga, estratti conto, contratto di locazione, premi della cassa malati e giustificativi dei debiti. Il gratuito patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo solo eccezionalmente (art. 119 cpv. 4 CPC). Comprende l'esenzione da anticipi, cauzioni e spese giudiziarie e, se necessario, la designazione di un patrocinatore; può essere totale o parziale e, dal 2025, concesso anche per l'assunzione cautelare di prove, ma non esonera dal pagamento delle ripetibili alla controparte vincente (art. 118 CPC).
La domanda non proroga i termini legali di ricorso, che non possono essere prorogati. Il reclamo secondo il CPC va proposto entro 30 giorni ed entro dieci giorni contro decisioni pronunciate in procedura sommaria (art. 321 CPC); per l'appello valgono termini comparabili. Chi in seguito dispone di mezzi sufficienti deve rimborsare le spese, come prevedono espressamente l'art. 64 cpv. 4 LTF e l'art. 65 cpv. 4 PA. Dal 2025, per gli appelli nelle procedure familiari dell’art. 314 cpv. 2 CPC il termine è di 30 giorni anche nella procedura sommaria.
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), RS 272 · Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), RS 312.0 · Legge sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110 · Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021
Fonti
- Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.), RS 101
- Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), RS 272
- Legge sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110
- Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1
- Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), RS 312.0
- Tribunale federale, sentenza 5A_858/2012 del 4 febbraio 2013
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.