Il diritto di consultare gli atti e i suoi limiti
L'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce il diritto di essere sentiti, che comprende il diritto di consultare gli atti del proprio procedimento. Questa garanzia minima vale davanti alle autorità federali, cantonali e comunali. Per le autorità federali, l'art. 26 PA la concretizza: la parte o il suo rappresentante può esaminare, presso la sede dell'autorità che decide o di un'autorità cantonale designata, le memorie delle parti, le osservazioni delle autorità, tutti gli atti adibiti a mezzi di prova e le decisioni notificate.
L'esame può essere negato solo se importanti interessi pubblici o privati esigono il segreto o se lo richiede un'inchiesta ufficiale non ancora chiusa, e soltanto nella misura necessaria (art. 27 PA). Se l'esame di un atto è negato, l'autorità può fondarsi su di esso a svantaggio della parte solo se gliene ha comunicato il contenuto essenziale e le ha dato modo di pronunciarsi (art. 28 PA). Questo diritto di parte va distinto dall'accesso ai documenti ufficiali secondo la legge sulla trasparenza e dal diritto d'accesso in materia di protezione dei dati.
Costituzione federale (Cost.), RS 101, art. 29 · Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021
Accesso elettronico: una facoltà, non un diritto a un portale
Secondo l'art. 26 cpv. 1bis PA, l'autorità può trasmettere gli atti per via elettronica se la parte o il suo rappresentante vi acconsente. Si tratta di una facoltà dell'autorità, non di un diritto a un determinato canale, formato di file o portale online. Chi desidera un accesso elettronico può chiederlo. Se l'autorità rifiuta, il diritto di essere sentiti è di regola rispettato quando la consultazione sul posto o tramite copie è effettiva e ragionevolmente esigibile.
La legge federale sulle piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia istituisce una piattaforma centrale. Chi comunica con l'autorità tramite una tale piattaforma vi ottiene anche la consultazione degli atti, e i rappresentanti professionali sono obbligati a utilizzarla. L'attuazione è scaglionata: per i procedimenti federali la data è fissata dal Consiglio federale, per quelli cantonali dai Cantoni, entro cinque anni dall'entrata in vigore definitiva ma al più presto un anno dopo. L'ordinanza d'esecuzione era in consultazione nel 2026; lo stato attuale va verificato caso per caso.
Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021 · Legge federale sulle piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia, RS 172.023 · Legge del 20 dicembre 2024 sulle piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia, FF 2025 19 · Consultazione sull'ordinanza d'esecuzione sulla comunicazione elettronica, FF 2026 603
Procedura pratica e termini
La domanda di consultazione dovrebbe essere presentata presto e per scritto, indicando l'estensione desiderata ed eventualmente il consenso alla trasmissione elettronica. Una domanda pendente non sospende il termine di ricorso: il termine per ricorrere contro le decisioni delle autorità federali è di 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA) e, quale termine legale, non può essere prorogato. Se la consultazione non è concessa in tempo, occorre ricorrere entro il termine e far valere la violazione del diritto di essere sentiti.
Il rifiuto della consultazione è di regola una decisione incidentale impugnabile solo insieme alla decisione finale, salvo che causi un pregiudizio irreparabile. I procedimenti amministrativi cantonali sono retti dalle leggi cantonali di procedura amministrativa, quelli civili e penali dal CPC e dal CPP, che prevedono regole proprie su luogo, forma e spese della consultazione. Per l'esame degli atti di una causa conclusa può essere riscossa una tassa (art. 26 cpv. 2 PA).
Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021 · Costituzione federale (Cost.), RS 101, art. 29
Fonti
- Costituzione federale (Cost.), RS 101, art. 29
- Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021
- Legge federale sulle piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia, RS 172.023
- Legge del 20 dicembre 2024 sulle piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia, FF 2025 19
- Consultazione sull'ordinanza d'esecuzione sulla comunicazione elettronica, FF 2026 603
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.