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Diritto svizzero · Diritto del lavoro

Quando un divieto di concorrenza è inefficace?

La domanda

Quando un divieto di concorrenza successivo al rapporto di lavoro non è applicabile in Svizzera?

La risposta in breve

Un divieto di concorrenza non è valido se non è stato pattuito per iscritto, se il lavoratore non ha avuto conoscenza della clientela o di segreti d'affari, o se i clienti lo seguono soprattutto per le sue qualità personali. Cessa inoltre se il datore disdice senza un motivo giustificato imputabile al lavoratore. Il giudice riduce i divieti eccessivi.

Requisiti legali di validità

Il divieto di concorrenza richiede un accordo scritto con un lavoratore che abbia l'esercizio dei diritti civili (art. 340 cpv. 1 CO). È valido solo se il rapporto di lavoro ha permesso di conoscere la clientela o segreti di fabbricazione o d'affari e se il loro uso può cagionare al datore un danno considerevole (art. 340 cpv. 2 CO).

Il Tribunale federale nega la validità quando il rapporto con la clientela si fonda essenzialmente sulle capacità personali del lavoratore e l'identità del datore passa in secondo piano, ad esempio per un dentista, allenatori o una gestione patrimoniale personalizzata.

Codice delle obbligazioni (CO), RS 220 · DTF 138 III 67 · Tribunale federale, sentenza 4C.100/2006 del 13 luglio 2007 · Tribunale federale, sentenza 4A_116/2018 del 28 marzo 2019

Limitazione e cessazione

Il divieto va limitato adeguatamente quanto a luogo, tempo e oggetto e può superare tre anni solo in circostanze particolari. Un divieto eccessivo non è nullo ma viene ridotto dal giudice; per la sola tutela della clientela il Tribunale federale ha ritenuto ammissibili sei mesi.

Il divieto cessa se il datore non ha più un interesse rilevante, disdice senza motivo giustificato imputabile al lavoratore o se quest’ultimo disdice per un motivo imputabile al datore. La semplice preparazione di un’attività futura non basta automaticamente; contano le circostanze concrete, in particolare un’eventuale violazione dell’obbligo di fedeltà.

Codice delle obbligazioni (CO), RS 220 · Tribunale federale, sentenza 4A_62/2011 del 20 maggio 2011 · Tribunale federale, sentenza 4A_199/2008 del 2 luglio 2008 · Tribunale federale, sentenza 4A_22/2014 del 23 aprile 2014

Prova, pena convenzionale e diritto pubblico

Il datore prova i fatti su cui fonda la pretesa: conoscenza, rischio di danno e violazione. Se è prevista una pena convenzionale, il lavoratore può di regola liberarsi pagandola; l'esecuzione in natura richiede un accordo scritto speciale.

Per il personale federale il CO si applica solo per analogia, salvo norme diverse del diritto del personale. Gli interessati documentino presto contratto, funzione e motivo della disdetta.

DTF 138 III 67 · Codice delle obbligazioni (CO), RS 220 · Legge sul personale federale (LPers), RS 172.220.1

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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