Regola di base: ultimo domicilio
Se il defunto aveva l'ultimo domicilio in Svizzera, sono competenti le autorità svizzere (art. 86 cpv. 1 LDIP). La successione è allora di principio retta dal diritto svizzero (art. 90 cpv. 1 LDIP). Dal punto di vista svizzero ciò vale per l'intera successione, compresi gli immobili all'estero.
Dal 1° gennaio 2025, l’art. 91 cpv. 1 LDIP consente di scegliere mediante testamento o contratto successorio il diritto di uno Stato nazionale, se la cittadinanza esiste alla disposizione o al decesso. Anche i doppi cittadini svizzeri possono scegliere il diritto nazionale estero. Non possono però escludere le norme svizzere sulla libertà di disporre, in particolare la tutela delle porzioni legittime.
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291
Riserva dello Stato di situazione
È riservata la competenza dello Stato che rivendica una competenza esclusiva per i fondi situati sul suo territorio (art. 86 cpv. 2 LDIP). Le sue autorità applicano le proprie norme di conflitto. Possono quindi giungere a un diritto successorio diverso da quello svizzero.
Una decisione svizzera su un immobile estero non è necessariamente riconosciuta nello Stato di situazione. Inversamente, la Svizzera riconosce le decisioni estere concernenti fondi se sono state pronunciate o riconosciute nello Stato di situazione (art. 96 LDIP). L'iscrizione nel registro fondiario segue sempre il diritto del luogo di situazione.
Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), RS 291
Procedura, termini e imposte
Gli eredi necessitano spesso di un certificato ereditario, di un'apostille e di traduzioni. Occorre inoltre verificare cosa richiede il diritto dello Stato di situazione. In diritto svizzero il termine per la rinuncia è di tre mesi (art. 567 CC); i termini esteri possono divergere. Una scelta del diritto nel testamento crea chiarezza.
Sul piano fiscale occorre distinguere: gli immobili sono di regola tassati nello Stato di situazione. In Svizzera l'imposta di successione è di competenza cantonale (art. 3 Cost.). Gli immobili esteri sono generalmente esclusi dall'imposta cantonale. Resta tuttavia possibile una doppia imposizione, poiché le convenzioni sono poche.
Codice civile svizzero (CC), RS 210 · Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.), RS 101
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.