← Tutti gli Insights

Diritto svizzero · Previdenza, assicurazioni e prestazioni sociali

Restituzione di prestazioni AI dopo un cambiamento di reddito

La domanda

Che cosa può fare una persona se le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità devono essere restituite dopo una modifica del suo reddito?

La risposta in breve

Occorre anzitutto verificare se la restituzione è ammissibile: l'AI può ridurre retroattivamente solo se l'obbligo di notifica è stato violato colpevolmente o la prestazione ottenuta indebitamente, e solo entro i termini di perenzione. Contro preavviso e decisione sono date obiezioni e ricorso. In caso di buona fede e grave difficoltà, il condono può essere chiesto entro 30 giorni dalla crescita in giudicato.

Obbligo di notifica e revisione in caso di reddito più alto

I beneficiari devono annunciare subito i cambiamenti rilevanti della capacità lavorativa, di guadagno e della situazione economica (art. 31 LPGA, art. 77 OAI). Secondo l’attuale art. 17 LPGA, la rendita è di regola riveduta se il grado d’invalidità cambia di almeno cinque punti o raggiunge il 100 %. La precedente soglia di reddito di 1500 franchi dell’art. 31 LAI è abrogata dal 2022. Per le vecchie rendite vanno verificate le disposizioni transitorie.

Un miglioramento della capacità di guadagno conta quando appare durevole, comunque dopo tre mesi senza interruzioni rilevanti se dovrebbe persistere (art. 88a OAI). È decisiva la capacità di guadagno rilevante per la rendita, non ogni singola variazione salariale. Nuovo impiego, grado d’occupazione e salario vanno annunciati per scritto; copie e conferme di ricezione provano la tempestività.

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1 · Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI), RS 831.201 · Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), RS 831.20

Quando l'AI può chiedere la restituzione retroattiva

Le riduzioni hanno effetto di principio solo per il futuro, al più presto dal primo giorno del secondo mese successivo alla notificazione della decisione (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI). L'AI può ridurre retroattivamente dal momento della modifica determinante solo se la prestazione è stata ottenuta indebitamente o se l'obbligo di informare ragionevolmente esigibile è stato violato (lett. b); secondo la giurisprudenza basta già una negligenza lieve. Il Tribunale federale ha tuttavia annullato una restituzione perché la persona aveva dichiarato i suoi redditi nelle procedure di revisione e non vi era alcuna violazione colpevole dell'obbligo di notifica (sentenza 8C_269/2020).

Le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGA. Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della singola prestazione; se deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, vale quest'ultimo (art. 25 cpv. 2 LPGA). Le mensilità più vecchie possono quindi essere perente. Vanno inoltre verificati con cura l'inizio dell'effetto retroattivo e il calcolo dell'importo.

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI), RS 831.201 · Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1 · Tribunale federale, 8C_269/2020

Rimedi giuridici e domanda di condono

Prima della decisione di riduzione e restituzione, l'ufficio AI emana un preavviso contro il quale si possono sollevare obiezioni entro 30 giorni (art. 57a LAI). Contro la decisione si può ricorrere entro 30 giorni al tribunale cantonale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI (art. 69 LAI, art. 60 LPGA). Vi si può far valere che non esiste un motivo di revisione, che non vi è stata una violazione colpevole dell'obbligo di notifica o che una parte del credito è perenta.

Indipendentemente da ciò, si può chiedere il condono se le prestazioni sono state ricevute in buona fede e la restituzione comporterebbe un grave rigore (art. 25 cpv. 1 LPGA). La domanda va presentata per scritto, motivata e corredata dei documenti necessari, al più tardi 30 giorni dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione; il grave rigore si valuta in quel momento e sul condono si decide separatamente (art. 4 OPGA). Chi tace consapevolmente aumenti di reddito rischia inoltre un procedimento penale.

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), RS 831.20 · Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1 · Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA), RS 830.11, art. 4

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

Pronti per Omnilex?

Provi Omnilex gratis per 14 giorniNessuna carta di credito richiesta.