Forma e portata del controllo
La convenzione matrimoniale può essere stipulata prima o dopo il matrimonio, richiede l'atto pubblico e la firma e può scegliere solo tra partecipazione agli acquisti, comunione dei beni e separazione dei beni. Non vi è un controllo di equità come per la convenzione di divorzio.
Il giudice del divorzio la esamina però come base della liquidazione: forma, contenuto ammissibile e interpretazione. Prevale la volontà reale concorde, altrimenti il principio dell'affidamento. Una separazione dei beni limitata a singoli beni è inammissibile.
Art. 182 CC · Art. 184 CC · Art. 279 CPC · TF 5A_550/2019 del 1° settembre 2020 · TF 5A_907/2019 del 27 agosto 2021
Limiti importanti
Una partecipazione all'aumento o una divisione dei beni comuni diversa da quella legale vale in caso di divorzio solo se la convenzione lo prevede espressamente. In mancanza si applica al divorzio la divisione legale a metà, anche se la convenzione regola diversamente il decesso.
La convenzione può essere impugnata per errore, dolo o timore. È però considerata ratificata se l'interessato non dichiara entro un anno di non volerla mantenere, a decorrere dalla scoperta dell'errore o del dolo oppure dalla cessazione del timore.
Procedura e termini
Vanno prodotti l'atto, le bozze, la corrispondenza con il notaio e l'elenco dei beni al momento della stipulazione. La convenzione non regola mantenimento né conguaglio previdenziale; il giudice approva una convenzione di divorzio solo se libera, chiara, completa e non manifestamente inadeguata.
L'appello contro la sentenza di divorzio va proposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione motivata, il ricorso al Tribunale federale pure entro 30 giorni. La revisione è possibile entro 90 giorni dalla scoperta del motivo e di regola al più tardi dieci anni dal passaggio in giudicato.
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.