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Diritto svizzero · Società e contratti commerciali

Contratto di fornitura: clausole da verificare prima della firma

La domanda

Quali clausole dovrebbe esaminare un'impresa prima di firmare un contratto di fornitura?

La risposta in breve

Vanno controllati prestazioni, prezzo, termini, conseguenze del ritardo, garanzia, responsabilità e disdetta. Dal 2026 vale una denuncia imperativa entro 60 giorni quando cose integrate difettose causano un difetto immobiliare. Per le altre merci la denuncia resta di regola immediata. Nelle forniture internazionali occorre verificare anche la Convenzione di Vienna.

Prestazioni, prezzo e mora

Un contratto di fornitura è perlopiù una compravendita o un contratto di forniture successive secondo il CO; le condizioni generali valgono solo se validamente recepite. Vanno verificati specifiche, quantità, termini di consegna, Incoterms, passaggio dei rischi, clausole di adeguamento dei prezzi e termini di pagamento.

In caso di mora il creditore può, dopo un termine suppletorio, tra l'altro recedere e ripetere quanto prestato (art. 109 CO). Sono diffuse le pene convenzionali per ritardi; la clausola dovrebbe regolarne il rapporto con l'adempimento (art. 160 CO) e il giudice può ridurre pene eccessive (art. 163 cpv. 3 CO).

Art. 109 CO · Art. 160 CO · Art. 163 CO

Avviso dei difetti e garanzia

Il compratore deve esaminare tempestivamente la merce e denunciare di regola subito i difetti, altrimenti essa si considera accettata (art. 201 CO). Dal 1° gennaio 2026 vale un termine imperativo di 60 giorni se il difetto di una cosa integrata conformemente alla sua destinazione provoca un difetto di un’opera immobiliare. Per i difetti occulti decorre dalla scoperta; i vecchi contratti richiedono un esame separato.

Le azioni di garanzia si prescrivono di regola in due anni dalla consegna; il termine è di cinque anni se i difetti delle cose integrate hanno causato quello dell’opera (art. 210 CO). Vanno verificati estensione della garanzia, deroghe contrattuali e forma della denuncia. Per forniture internazionali, la Convenzione di Vienna può prevedere regole diverse; scegliere il diritto svizzero non la esclude automaticamente.

Art. 201 CO (versione dal 1° gennaio 2026) · Art. 210 CO · Convenzione di Vienna (CVIM), art. 1, 6 e 39

Responsabilità, durata e controversie

Le limitazioni di responsabilità sono usuali, ma un'esclusione pattuita anticipatamente per dolo o colpa grave è nulla (art. 100 cpv. 1 CO). Vanno esaminati massimali, esclusione dei danni indiretti, prove di assicurazione e diritti di regresso in caso di pretese di terzi.

Occorre inoltre chiarire durata, termini di disdetta, rinnovo tacito, esclusiva, quantitativi minimi, riservatezza, forza maggiore, diritto applicabile e foro. Prima della firma conviene allestire uno scadenzario, affinché avvisi, disdette e opzioni siano esercitati tempestivamente.

Art. 100 CO

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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