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Diritto svizzero · Procedura e prove

Quando l'autorità non fa eseguire un obbligo esistente

La domanda

Che cosa può fare una persona quando un'autorità non fa eseguire un obbligo esistente?

La risposta in breve

Chi ha chiesto una decisione e non la ottiene può ricorrere in ogni tempo per denegata o ritardata giustizia. Se si tratta di intervenire contro un terzo, occorre prima chiedere formalmente una decisione impugnabile; la qualità di parte presuppone un interesse degno di protezione. Una denuncia all'autorità di vigilanza è sempre possibile, ma non conferisce i diritti di parte.

Diritto a una decisione entro un termine ragionevole

L'art. 29 cpv. 1 Cost. garantisce a ogni persona, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, il diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole. Per le autorità federali, l'art. 46a PA prevede il ricorso contro il rifiuto o il ritardo ingiustificato di una decisione impugnabile; secondo l'art. 50 cpv. 2 PA tale ricorso può essere interposto in ogni tempo. Davanti al Tribunale federale vale lo stesso secondo l'art. 94 LTF. Le leggi cantonali di procedura amministrativa prevedono rimedi equivalenti fondati sulla Costituzione.

Presupposto è l'esistenza di un diritto a una decisione impugnabile, ad esempio perché è stata presentata una domanda e l'autorità è tenuta a decidere. La ragionevolezza della durata è valutata dalla giurisprudenza secondo la complessità e l'importanza della causa e il comportamento degli interessati. Se il ricorso è accolto, l'istanza di ricorso di regola ingiunge all'autorità di decidere rapidamente o accerta il ritardo; per lo più non decide essa stessa nel merito.

Costituzione federale (Cost.), RS 101, art. 29 · Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021 · Legge sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110, art. 83 e 94

Esecuzione nei confronti di terzi: domanda, atti materiali e vigilanza

Spesso l'autorità non fa eseguire un obbligo cresciuto in giudicato di un terzo, ad esempio una demolizione o una prescrizione ambientale. Occorre allora chiedere formalmente una decisione d'esecuzione o di ripristino. Ha qualità di parte solo chi è particolarmente toccato e ha un interesse degno di protezione. Un rifiuto è impugnabile, l'inattività può essere oggetto di ricorso per ritardata giustizia. Contro atti materiali illeciti di autorità federali, l'art. 25a PA consente di chiedere una decisione che ne ordini l'omissione o la cessazione, ne elimini le conseguenze o ne accerti l'illiceità.

Chiunque può in ogni tempo denunciare all'autorità di vigilanza fatti che richiedono un intervento d'ufficio; il denunciante non ha però i diritti di parte né diritto a una decisione impugnabile (art. 71 PA). Nei rapporti di lavoro di diritto privato, i lavoratori possono segnalare all'ispettorato cantonale del lavoro le violazioni delle norme pubbliche di protezione dei lavoratori; nel pubblico impiego si applica il diritto del personale dell'ente interessato. L'esecuzione di sentenze civili non passa invece per l'amministrazione, ma per il CPC e il diritto esecutivo.

Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021

Procedura, prove e termini

In pratica occorre dapprima sollecitare l'autorità per scritto, invitarla a emanare una decisione e chiederle una data. Secondo il principio della buona fede, di regola ci si attende che l'interessato segnali il ritardo all'autorità prima di ricorrere. Vanno conservati la decisione di base, tutta la corrispondenza con le date, fotografie e altre prove della situazione persistente nonché gli elementi che dimostrano il proprio interesse.

Finché il ritardo perdura, il ricorso per ritardata giustizia non è soggetto a termini (art. 50 cpv. 2 PA). Se in seguito è emanata una decisione di rifiuto, decorre il termine di ricorso ordinario, a livello federale 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA); i termini cantonali sono fissati dal diritto cantonale. Se l'inattività illecita causa un danno, entrano in considerazione pretese di responsabilità dello Stato secondo la legge federale sulla responsabilità o il diritto cantonale, i cui brevi termini di perenzione e prescrizione vanno esaminati per tempo.

Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021 · Costituzione federale (Cost.), RS 101, art. 29

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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