Determinare il contenuto della servitù
L'iscrizione è determinante in quanto indichi chiaramente diritti e obblighi. Altrimenti si ricorre al titolo d'acquisto e solo dopo al modo in cui la servitù è stata esercitata a lungo, pacificamente e in buona fede (art. 738 CC).
Il titolare può fare quanto necessario per conservare ed esercitare il diritto, ma nel modo meno gravoso (art. 737 CC). Un diritto di passo pedonale e veicolare senza limitazione di scopo può quindi coprire anche un uso abitativo.
Quando l'aggravio è inammissibile
Se mutano i bisogni del fondo dominante, al proprietario gravato non può essere imposto un aggravio (art. 739 CC). Secondo la giurisprudenza, ciò avviene solo se l'uso accresciuto eccede notevolmente la servitù.
Vanno di regola tollerati gli sviluppi possibili secondo il piano delle zone vigente alla costituzione o dovuti a mutamenti oggettivi. Un uso per scopi radicalmente diversi, come l'accesso a un fienile esteso a più ville, può snaturare l'identità della servitù.
Azioni, prove e tempistica
Il proprietario gravato può agire per la cessazione della turbativa (art. 641 cpv. 2 CC). Deve dimostrare un pregiudizio all'uso conforme del proprio fondo; sono utili l'atto costitutivo, piani, fotografie e conteggi del traffico.
Non esiste un termine fisso d'azione, ma una lunga tolleranza può incidere sull'interpretazione basata sull'esercizio precedente; conviene opporsi presto e per iscritto, ad esempio nella procedura di licenza edilizia. Possono entrare in considerazione anche il riscatto o lo spostamento (art. 736, 742 CC).
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.