Regola di base: il salario AVS come punto di partenza
Per la previdenza professionale obbligatoria, l'art. 7 cpv. 2 LPP rinvia al salario determinante dell'AVS. Secondo l'art. 7 lett. c OAVS, esso comprende in particolare le gratificazioni, i premi di fedeltà e di rendimento e, secondo la lett. g, le provvigioni e commissioni. Un bonus versato regolarmente fa dunque in linea di principio parte del salario annuo che determina l'assoggettamento e l'importo dei contributi. Nel regime obbligatorio è però assicurato solo il salario coordinato, cioè la parte del salario annuo compresa tra 26 460 e 90 720 franchi (art. 8 cpv. 1 LPP, importi in vigore dal 1° gennaio 2025). Se sussiste l’obbligo assicurativo, il salario coordinato è di almeno 3780 franchi, anche se la differenza dopo la deduzione di coordinamento è inferiore o negativa (art. 8 cpv. 2 LPP).
Se il salario di base raggiunge già il limite superiore, un bonus non modifica più la parte obbligatoria. Acquista invece rilevanza nel settore sovraobbligatorio, che molte casse assicurano fino a un salario nettamente superiore. La legge limita il salario assicurabile al decuplo dell'importo limite superiore (art. 79c LPP), attualmente 907 200 franchi. Se un bonus sia assicurato oltre il minimo legale dipende quindi dal regolamento dell'istituto di previdenza.
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40) · Oppenanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), art. 7
Limiti: componenti occasionali e libertà regolamentare
L'art. 3 cpv. 1 lett. a OPP 2 consente all'istituto di previdenza di escludere nel regolamento le componenti salariali di natura occasionale, ad esempio un premio unico di anzianità o straordinario. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un bonus versato ogni anno, previsto dal contratto o pagato abitualmente non è di regola occasionale (sentenza B 120/06 del 10 marzo 2008). La cassa può inoltre fissare anticipatamente il salario coordinato in base all'ultimo salario annuo noto (art. 3 cpv. 1 lett. b OPP 2), sicché un bonus spesso produce effetti solo l'anno successivo.
Nel settore sovraobbligatorio gli istituti di previdenza sono ampiamente liberi di strutturare le loro prestazioni secondo l'art. 49 LPP e possono escludere in tutto o in parte i bonus. Secondo la stessa giurisprudenza, tale esclusione deve però figurare chiaramente nel regolamento; la semplice ripetizione della formula astratta dell'ordinanza non basta. Anche una rinuncia dell'assicurato dovrebbe essere chiara e inequivocabile. Le casse di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono rispettare il minimo LPP; oltre a ciò si applicano i loro atti normativi e regolamenti, che spesso definiscono il salario assicurato in modo esaustivo.
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2, RS 831.441.1) · Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40) · Tribunale federale, B 120/06
Procedura pratica, prove e termini
Per verificare se un bonus è assicurato, occorre confrontare il certificato di previdenza con il certificato di salario e le notifiche salariali AVS e leggere la disposizione regolamentare sul salario assicurato. Sono utili il contratto di lavoro, il regolamento sui bonus e le prove della regolarità dei versamenti negli anni precedenti. Se il bonus manca, conviene chiedere anzitutto per iscritto al datore di lavoro e alla cassa di correggere la notifica del salario. Va considerato che sul salario notificato successivamente sono dovuti anche i contributi del lavoratore.
In mancanza di accordo, il tribunale designato dal Cantone secondo l'art. 73 LPP decide su azione; non esiste una procedura di opposizione preliminare, la procedura è di regola gratuita e il giudice accerta i fatti d'ufficio. Occorre prestare attenzione alla prescrizione: i crediti per contributi periodici si prescrivono in cinque anni (art. 41 cpv. 2 LPP). Chi attende troppo rischia che i contributi degli anni precedenti non possano più essere recuperati, con una successiva riduzione delle prestazioni di vecchiaia e di rischio.
Fonti
- Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, RS 831.40)
- Oppenanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), art. 7
- Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2, RS 831.441.1)
- Tribunale federale, B 120/06
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.