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Diritto svizzero · Procedura e prove

Restituzione dei termini scaduti nella procedura svizzera

La domanda

Quando può essere restituito in Svizzera un termine procedurale non osservato?

La risposta in breve

La restituzione presuppone di principio che l'inosservanza non sia colpevole; nella procedura civile basta l'assenza di colpa o una colpa lieve. La domanda va presentata entro 10 giorni nella procedura civile ed entro 30 giorni nella procedura penale, amministrativa federale, delle assicurazioni sociali e davanti al Tribunale federale dalla cessazione dell'impedimento, di regola insieme all'atto omesso.

Procedura civile secondo il CPC riveduto

Secondo l'art. 148 cpv. 1 CPC, il giudice può concedere un termine suppletorio o citare nuovamente le parti se la parte che non ha osservato il termine lo chiede e rende verosimile che non le si possa imputare alcuna colpa o soltanto una colpa lieve. La domanda va presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza. Se è già stata comunicata una decisione, la restituzione può essere chiesta solo entro sei mesi dal passaggio in giudicato. Il giudice dà alla controparte l'occasione di esprimersi e decide definitivamente, salvo che il rifiuto comporti la perdita definitiva del diritto (art. 149 CPC). I termini legali non possono essere prorogati (art. 144 CPC).

La revisione del CPC in vigore dal 1° gennaio 2025 attenua alcune trappole: gli atti inoltrati per errore entro il termine a un tribunale svizzero incompetente sono considerati tempestivi e vengono trasmessi d'ufficio (art. 143 cpv. 1bis CPC). Un'indicazione errata dei rimedi giuridici esplica effetti a favore della parte che vi si richiama (art. 52 cpv. 2 CPC). Queste regole prevalgono sulla restituzione e vanno esaminate per prime.

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), RS 272

Procedura penale, procedura amministrativa federale, assicurazioni sociali ed esecuzione

Nella procedura penale, l'art. 94 CPP richiede che dall'inosservanza derivi alla parte un grave e irreparabile pregiudizio e che essa renda verosimile di non avere colpa. La domanda, scritta e motivata, va presentata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento all'autorità presso cui l'atto avrebbe dovuto essere compiuto, ed entro lo stesso termine va compiuto l'atto omesso. La domanda ha effetto sospensivo solo se l'autorità lo concede; le regole valgono per analogia per le udienze non osservate.

Nella procedura amministrativa federale, il termine è restituito secondo l'art. 24 PA se la parte o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire, purché presenti una domanda motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso; sono esclusi i termini in materia di brevetti davanti all'IPI. L'art. 41 LPGA prevede la stessa regola di 30 giorni per la procedura delle assicurazioni sociali, applicabile anche al ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni secondo l'art. 60 cpv. 2 LPGA. In materia di esecuzione, la domanda motivata va presentata secondo l'art. 33 cpv. 4 LEF entro un termine uguale a quello scaduto, quindi entro dieci giorni per l'opposizione.

Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP), RS 312.0 · Legge federale sulla procedura amministrativa (PA), RS 172.021 · Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), RS 830.1 · Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), RS 281.1

Tribunale federale e consigli pratici

Davanti al Tribunale federale, il termine è restituito secondo l'art. 50 LTF se la parte o il suo patrocinatore è stato impedito senza sua colpa di agire, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, purché ne faccia domanda motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso. La restituzione può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza, che in tal caso è annullata. I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati (art. 47 LTF).

La prassi è severa: la colpa del rappresentante è imputata alla parte, e di regola basta solo un impedimento improvviso e grave, come una malattia o un infortunio che impedisca anche di incaricare un terzo. È importante ottenere subito un certificato medico sulla natura e la durata dell'incapacità, calcolare esattamente il termine dalla cessazione dell'impedimento e presentare contemporaneamente la domanda e l'atto omesso. Nelle procedure amministrative cantonali la restituzione è retta dal diritto cantonale.

Legge sul Tribunale federale (LTF), RS 173.110

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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