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Diritto svizzero · Procedura e prove

Registrazioni nello spazio pubblico come mezzo di prova

La domanda

Quando le registrazioni di attività osservabili pubblicamente possono essere utilizzate come prova in Svizzera?

La risposta in breve

La visibilità pubblica non autorizza qualsiasi registrazione. Occorre anzitutto verificare se la registrazione era lecita secondo il diritto della protezione dei dati, della personalità e penale. Una registrazione illecita è utilizzabile nel processo civile solo se prevale l'interesse all'accertamento della verità; nel processo penale solo se le autorità avrebbero potuto ottenerla lecitamente ed è indispensabile per far luce su reati gravi.

Prima domanda: la registrazione era lecita?

Le registrazioni in cui sono riconoscibili persone o targhe costituiscono un trattamento di dati personali. Esso dev'essere lecito, conforme alla buona fede e proporzionato, e i dati possono essere raccolti solo per uno scopo riconoscibile per la persona interessata (art. 6 LPD). Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso, da un interesse preponderante privato o pubblico o dalla legge (art. 31 LPD). Il fatto che un evento sia visibile pubblicamente attenua l'ingerenza, ma non sostituisce questo esame, soprattutto in caso di registrazioni segrete o sistematiche.

È punibile chi, senza il consenso dell'interessato, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto che rientra nella sfera segreta o un fatto, non visibile senz'altro da ognuno, che rientra nella sfera privata altrui, oppure sfrutta, conserva o rende accessibili tali registrazioni (art. 179quater CP). I fatti che avvengono per strada di regola non vi rientrano, mentre filmare in modo mirato giardini o abitazioni sì. Le autorità, ad esempio la polizia, necessitano di una base legale; nei rapporti di lavoro di diritto privato i sistemi destinati a sorvegliare il comportamento dei lavoratori sono di principio vietati.

Legge sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1, art. 6, 31 e 32 · Codice penale svizzero (CP), RS 311.0, art. 179quater

Seconda domanda: utilizzabilità nel processo civile e penale

Nel processo civile, i mezzi di prova ottenuti illecitamente sono presi in considerazione soltanto se l'interesse all'accertamento della verità è preponderante (art. 152 cpv. 2 CPC). Il tribunale pondera in particolare la gravità dell'ingerenza, l'importanza dell'oggetto litigioso e la disponibilità di altre prove. Le registrazioni effettuate lecitamente sono mezzi di prova ordinari soggetti al libero apprezzamento delle prove.

Nel processo penale, le prove raccolte dalle autorità in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità sono utilizzabili solo se indispensabili per far luce su reati gravi (art. 141 cpv. 2 CPP). Secondo il Tribunale federale, le prove ottenute illecitamente da privati sono utilizzabili solo se le autorità avrebbero potuto ottenerle lecitamente e se, cumulativamente, una ponderazione degli interessi depone a favore della loro utilizzazione. Una registrazione segreta con dashcam è stata quindi esclusa per violazioni semplici e gravi delle norme della circolazione, mentre un video pubblicato online di una corsa a 198 km/h è stato ritenuto utilizzabile. La giurisprudenza sulla dashcam riguardava la vecchia LPD; il principio di riconoscibilità figura oggi all'art. 6 cpv. 3 LPD.

Codice di diritto processuale civile (CPC), RS 272, art. 152 · Codice di diritto processuale penale (CPP), RS 312.0, art. 141 · Tribunale federale, sentenza 6B_1188/2018 del 26 settembre 2019 (dashcam) · Tribunale federale, sentenza 6B_68/2023 del 9 ottobre 2023 (video pubblico di pirata della strada)

Passi pratici e termini

Chi intende usare una registrazione come prova dovrebbe salvare il file originale con i metadati senza modificarlo, documentare luogo, ora e provenienza e produrre solo l'estratto rilevante. Le registrazioni non dovrebbero essere pubblicate sui social media: la pubblicazione può costituire una lesione della personalità o un reato a sé stante e non è giustificata dalla visibilità pubblica dell'evento. In caso di presunti reati è di regola preferibile sporgere denuncia e consegnare la registrazione alle autorità penali per esame.

Per i reati perseguibili a querela, come l'art. 179quater CP, il termine di querela è di tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato. Nel processo civile i mezzi di prova vanno offerti tempestivamente, di regola negli allegati; nuove prove sono poi ammesse solo in misura limitata. Le persone interessate possono far valere i loro diritti in materia di protezione dei dati, come l'accesso e la cancellazione, e agire per far cessare o eliminare la lesione della personalità (art. 32 LPD).

Codice penale svizzero (CP), RS 311.0, art. 179quater · Codice di diritto processuale civile (CPC), RS 272, art. 152 · Legge sulla protezione dei dati (LPD), RS 235.1, art. 6, 31 e 32

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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