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Diritto svizzero · Diritto delle associazioni

Chi nomina l'ufficio di revisione di un'associazione?

La domanda

Chi nomina il revisore indipendente dei conti di un'associazione svizzera?

La risposta in breve

Di regola l'assemblea sociale elegge l'ufficio di revisione, poiché il diritto della società anonima si applica per analogia. La revisione ordinaria è obbligatoria solo se due soglie sono superate in due esercizi consecutivi, quella limitata su richiesta di un socio con responsabilità personale o obbligo di versamenti suppletivi. Altrimenti gli statuti sono liberi.

Obbligo legale di revisione

Un'associazione deve far verificare la contabilità mediante revisione ordinaria se, in due esercizi consecutivi, supera due dei seguenti valori: somma di bilancio di 10 milioni di franchi, cifra d'affari di 20 milioni di franchi, 50 posti a tempo pieno in media annua.

Una revisione limitata è necessaria se la chiede un socio personalmente responsabile o tenuto a versamenti suppletivi. L'associazione soggetta a revisione deve inoltre iscriversi nel registro di commercio. Negli altri casi statuti e assemblea sociale disciplinano liberamente la revisione.

Codice civile svizzero (CC), art. 61, 65, 69b e 69c

Competenza per l'elezione

Per l'ufficio di revisione legale il CC rinvia al diritto della società anonima. L'organo supremo, cioè l'assemblea sociale, lo elegge per un periodo da uno a tre esercizi; almeno un membro deve avere domicilio, sede o succursale iscritta in Svizzera.

Per la revisione facoltativa gli statuti designano l'organo competente e possono affidare al comitato l'elezione dei revisori. In mancanza decide l'assemblea, che delibera su tutti gli affari non attribuiti ad altri organi e ne sorveglia l'attività.

Codice civile svizzero (CC), art. 61, 65, 69b e 69c · Codice delle obbligazioni (CO), art. 730 e 730a

Ufficio mancante e prassi

Se manca un ufficio di revisione prescritto, un socio o un creditore può chiedere al giudice i provvedimenti necessari. Il giudice può assegnare un termine per ripristinare la situazione legale e, se occorre, nominare un commissario; le spese sono a carico dell'associazione.

In pratica il comitato dovrebbe verificare ogni anno le soglie, inserire l'elezione all'ordine del giorno e documentare indipendenza e abilitazione dei revisori. Il verbale e l'accettazione del mandato servono da prova verso il registro di commercio e i soci.

Codice civile svizzero (CC), art. 61, 65, 69b e 69c · Codice delle obbligazioni (CO), art. 730 e 730a

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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