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Diritto svizzero · Diritto delle associazioni

Esclusione di un socio: procedura e termini

La domanda

Quale procedura deve seguire un'associazione svizzera prima di escludere un socio?

La risposta in breve

Decidono anzitutto gli statuti: fissano motivi, organo competente e procedura e possono persino ammettere l'esclusione senza indicazione dei motivi. Se tacciono, decide l'assemblea per gravi motivi. Il socio deve sempre essere sentito prima. L'esclusione può essere impugnata davanti al giudice entro un mese da quando il socio ne ha avuto conoscenza.

Gli statuti prima della legge

Secondo l'art. 72 CC, gli statuti possono determinare i motivi di esclusione o permettere l'esclusione senza indicazione dei motivi. In tali casi l'esclusione non può essere impugnata per il suo motivo. Gli statuti designano anche l'organo competente, ad esempio il comitato con ricorso all'assemblea.

Se gli statuti non dispongono nulla, l'esclusione può avvenire solo per risoluzione sociale e per gravi motivi. È allora competente l'assemblea, che per legge decide sull'ammissione e sull'esclusione. Una decisione del comitato priva di base statutaria è impugnabile.

Art. 72 CC (Esclusione) · Art. 65 CC (Competenze dell'assemblea sociale) · Art. 63 CC (Statuti e legge)

Diritto di essere sentiti e limiti dell'autonomia

Il socio ha diritto di essere sentito prima della decisione. Se gli statuti prevedono un'istanza di ricorso interna con pieno potere d'esame, secondo la giurisprudenza basta che il diritto sia rispettato davanti ad essa; un vizio del comitato può così essere sanato.

Per le associazioni professionali o economiche il giudice verifica inoltre la presenza di gravi motivi, a tutela della personalità, anche se gli statuti consentono l'esclusione senza motivi. Gli organismi di autodisciplina con compiti pubblici devono motivare l'esclusione.

Tribunale federale, 5A_942/2022 del 24.09.2024 · Tribunale federale, 2C_887/2010 del 28.04.2011

Impugnazione e termini

Il socio escluso può impugnare la decisione secondo l'art. 75 CC entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza. Si tratta di un termine di perenzione; un'istanza di conciliazione depositata tempestivamente lo salvaguarda. Prima vanno esauriti i rimedi interni previsti dagli statuti.

In pratica l'associazione dovrebbe comunicare per iscritto gli addebiti, assegnare un termine per prendere posizione, motivare la decisione e verbalizzarla. Se l'assemblea è convocata da un organo incompetente, le sue risoluzioni sono di regola nulle.

Art. 75 CC (Tutela dei diritti sociali) · Tribunale federale, DTF 118 II 12 · Tribunale federale, 5A_771/2014 del 04.05.2015 · Tribunale federale, 5A_205/2013 del 16.08.2013

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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