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Diritto svizzero · Diritto del lavoro e delle assicurazioni

Assicurazione infortuni con più datori di lavoro

La domanda

Un datore di lavoro impiega temporaneamente una persona che ha già un altro posto fisso. Come deve assicurarla contro gli infortuni?

La risposta in breve

Anche il secondo datore deve assicurare contro gli infortuni professionali un lavoratore soggetto alla LAINF. Con almeno otto ore settimanali presso quel datore, la copertura comprende anche gli infortuni non professionali. Le ore presso datori diversi non si sommano a questo scopo.

Valutare ogni rapporto di lavoro

La copertura tramite il posto principale non esonera il secondo datore dai propri obblighi LAINF. Anche un impiego a termine può essere soggetto all’assicurazione obbligatoria. Sono determinanti il rapporto di lavoro e il campo d’applicazione personale della legge.

Per gli infortuni non professionali, l’art. 13 OAINF richiede almeno otto ore di lavoro settimanali presso uno stesso datore. Nella sentenza 8C_328/2008 il Tribunale federale ha confermato che le ore di impieghi diversi non si addizionano. Due lavori di cinque ore ciascuno non creano pertanto questa copertura mediante semplice somma.

LAINF, art. 6–8, 91 · OAINF, art. 13, 99 · TF 8C_328/2008 (in tedesco)

Per il tragitto conta la copertura complessiva

Chi non dispone della copertura per infortuni non professionali può beneficiare, per gli incidenti sul tragitto lavorativo, della regola speciale relativa agli infortuni professionali. In presenza di più impieghi occorre però verificare se un’altra attività assicuri già gli infortuni non professionali.

Nella sentenza 8C_1029/2010 il Tribunale federale ha qualificato il tragitto verso un lavoro accessorio come infortunio non professionale, poiché un altro impiego di almeno otto ore settimanali garantiva già tale copertura. La durata ridotta del lavoro accessorio non basta dunque a stabilire la competenza.

LAINF, art. 6–8, 91 · TF 8C_1029/2010 (in tedesco)

Quale assicuratore versa le prestazioni?

Secondo l’art. 99 OAINF, per un infortunio professionale è in linea di principio competente l’assicuratore del datore al cui servizio si è verificato. Per un infortunio non professionale interviene in linea di principio l’assicuratore del datore presso cui la persona ha lavorato da ultimo con copertura di quel rischio; norme complementari ripartiscono determinate prestazioni.

I datori dovrebbero documentare durata degli impieghi, ore settimanali e coperture. I premi professionali sono a carico del datore; quelli non professionali sono in linea di principio a carico del lavoratore, salvo accordo più favorevole. In caso di orari variabili, il tempo di lavoro determinante va chiarito con l’assicuratore.

OAINF, art. 13, 99 · LAINF, art. 6–8, 91

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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