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Diritto svizzero · Diritto costituzionale

Stato e religione: iniziativa popolare o concordato?

La domanda

L’associazione Fortuna può uniformare i rapporti tra Stato e religione in tutta la Svizzera mediante un’iniziativa popolare federale o un concordato?

La risposta in breve

Entrambe le vie sono possibili strumenti politici, ma producono effetti diversi. Oggi la competenza appartiene principalmente ai Cantoni. Una disciplina nazionale richiede una base costituzionale adeguata oppure la partecipazione di tutti i Cantoni a un accordo comune.

Il punto di partenza: la competenza cantonale

L’art. 72 cpv. 1 Cost. attribuisce ai Cantoni la regolazione dei rapporti tra Chiesa e Stato. Modelli cantonali differenti sono quindi in linea di principio ammissibili. Devono rispettare in particolare la libertà di credo e di coscienza e il restante diritto superiore.

Fortuna non può modificare l’ordine delle competenze con un proprio accordo. Per una disciplina federale generale, un’iniziativa costituzionale dovrebbe creare la competenza necessaria oppure norme costituzionali direttamente applicabili.

Cost., art. 15, 48, 48a, 72, 139, 142, 172, 194

La via dell’iniziativa popolare

Un comitato d’iniziativa comprende da sette a 27 persone aventi diritto di voto federale. Dopo l’esame preliminare delle liste da parte della Cancelleria federale e la pubblicazione ufficiale, occorrono 100’000 firme valide entro 18 mesi. L’associazione può sostenere l’organizzazione, ma non sostituisce il comitato.

L’iniziativa deve rispettare l’unità della forma e della materia e le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Un progetto costituzionale elaborato viene sottoposto a Popolo e Cantoni e necessita di entrambe le maggioranze. A seconda del contenuto segue una legislazione esecutiva. Il vantaggio è una base nazionale vincolante, a fronte di ostacoli politici e procedurali elevati.

LDP, art. 68–69 · Cost., art. 15, 48, 48a, 72, 139, 142, 172, 194

La via del concordato

L’art. 48 Cost. ammette trattati intercantonali. Fortuna potrebbe convincere governi e parlamenti cantonali a sostenere un progetto comune o utilizzare gli strumenti politici cantonali. Ogni Cantone partecipante deve approvare secondo il proprio diritto, con eventuali diritti referendari. Il trattato va portato a conoscenza della Confederazione.

Il concordato preserva la competenza cantonale, ma vincola in linea di principio solo gli aderenti. Per uniformare davvero tutta la Svizzera dovrebbero partecipare tutti i Cantoni. I rapporti con le religioni non figurano tra i settori in cui l’art. 48a Cost. permette l’obbligatorietà generale o un obbligo di partecipazione. La cooperazione federale può quindi lasciare differenze residue.

Cost., art. 15, 48, 48a, 72, 139, 142, 172, 194

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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