Basi legali nel diritto delle associazioni
L'assemblea è l'organo supremo ed è convocata dal comitato secondo gli statuti; un quinto dei soci può chiederne la convocazione. Il diritto delle associazioni del CC non contiene alcuna norma speciale sulle assemblee elettroniche.
Poiché gli statuti disciplinano l'organizzazione secondo l'art. 63 CC, è in definitiva l'assemblea a decidere, con una modifica statutaria, se assemblee online o ibride sono ammesse. Il comitato sceglie il formato solo entro questo quadro.
Art. 64 CC (Convocazione dell'assemblea sociale) · Art. 63 CC (Statuti e legge) · Art. 65 CC (Competenze dell'assemblea sociale) · Tribunale federale, 5A_142/2019 del 29.04.2020
Nessuna trasposizione automatica dal diritto della SA
Per la società anonima l'art. 701d CO esige, per un'assemblea virtuale senza luogo di riunione, una base statutaria e di principio un rappresentante indipendente. La norma non vale direttamente per le associazioni, ma mostra l'importanza di una clausola statutaria chiara.
Senza base statutaria, una risoluzione al di fuori dell'assemblea è valida solo con l'adesione scritta di tutti i soci. Il Tribunale federale ha ritenuto inammissibili risoluzioni scritte a maggioranza prive di base statutaria; il rischio esiste anche per procedure solo digitali.
Art. 701d CO (Assemblea generale virtuale) · Art. 66 CC (Risoluzioni) · Tribunale federale, DTF 132 III 503
Attuazione pratica e impugnazione
Gli statuti dovrebbero precisare chi stabilisce il formato, come verificare identità e diritto di voto, come intervenire e presentare proposte e cosa vale in caso di guasti tecnici. La convocazione deve provenire dall'organo competente, altrimenti le risoluzioni sono di regola nulle.
Il socio che invoca vizi formali deve impugnare la deliberazione entro un mese dalla conoscenza, secondo l’art. 75 CC. Prima di chiarire gli statuti è opportuna un’assemblea in presenza regolarmente convocata; una semplice trasmissione non costituisce da sola una base sicura per votare a distanza.
Tribunale federale, 5A_205/2013 del 16.08.2013 · Art. 75 CC (Tutela dei diritti sociali)
Fonti
- Art. 64 CC (Convocazione dell'assemblea sociale)
- Art. 63 CC (Statuti e legge)
- Art. 65 CC (Competenze dell'assemblea sociale)
- Tribunale federale, 5A_142/2019 del 29.04.2020
- Art. 701d CO (Assemblea generale virtuale)
- Art. 66 CC (Risoluzioni)
- Tribunale federale, DTF 132 III 503
- Tribunale federale, 5A_205/2013 del 16.08.2013
- Art. 75 CC (Tutela dei diritti sociali)
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.