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Diritto svizzero · Diritto fiscale

Donazione mista e differimento dell'imposta sugli utili immobiliari

La domanda

Quando un trasferimento immobiliare in parte donato può beneficiare del differimento dell'imposta?

La risposta in breve

Una donazione mista comporta il differimento dell'imposta sugli utili immobiliari se sussistono volontà di donare, una manifesta sproporzione tra valore e prezzo e la riconoscibilità dell'elemento gratuito. Secondo il Tribunale federale il differimento è integrale, non solo parziale. L'acquirente assume l'onere fiscale latente; sulla parte gratuita può essere dovuta un'imposta cantonale sulle donazioni.

Differimento anche nella donazione mista

Secondo la LAID, l'imposta cantonale sugli utili immobiliari è differita in caso di successione, anticipo ereditario o donazione. La nozione è armonizzata e comprende anche la donazione mista, in cui l'acquirente paga un prezzo inferiore al valore venale.

Nel dicembre 2025 il Tribunale federale ha stabilito che anche nella donazione mista va concesso un differimento integrale. La prassi di differire solo la parte gratuita e tassare subito quella onerosa non è quindi più sostenibile.

Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), RS 642.14 · Tribunale federale, sentenza 9C_271/2025 del 22 dicembre 2025

Condizioni e limiti

Sono richiesti volontà di donare, una manifesta sproporzione tra prestazione e controprestazione e la sua riconoscibilità. Alcuni Cantoni applicano soglie; nel caso deciso valeva la soglia sangallese del 25 per cento. Senza sproporzione si tratta di una vendita imponibile.

Tra congiunti è di principio determinante il prezzo convenuto, salvo simulazione o elusione fiscale. Il differimento non è un condono: in caso di successiva alienazione non privilegiata, l'acquirente sopporta l'imposta latente sull'utile maturato.

Tribunale federale, sentenza 9C_271/2025 del 22 dicembre 2025 · Tribunale federale, sentenza 2C_785/2020 del 18 marzo 2021

Altre imposte e termini

La parte donata è esente dall'imposta sul reddito per il beneficiario, ma può far sorgere un'imposta cantonale sulle donazioni, con aliquote ed esenzioni diverse da Cantone a Cantone. Non esiste un'imposta federale sulle donazioni; non sono dovuti contributi AVS.

Occorre documentare contratto, stima del valore venale e indizi della volontà di donare, per esempio un'imputazione come anticipo ereditario. Contro la tassazione va presentato reclamo scritto entro 30 giorni dalla notificazione.

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), RS 642.11, versione dal 2 settembre 2026 · Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), RS 642.14

Fonti

Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.

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