Comproprietà o proprietà comune
Se entrambi acquistano un immobile, nasce di regola una comproprietà. Salvo diversa determinazione, le quote sono uguali; ciascuno può alienare e costituire in pegno la propria quota. In caso di vendita a terzi, l'altro comproprietario ha un diritto di prelazione legale. La compravendita di fondi richiede l'atto pubblico.
In alternativa, i partner possono costituire una proprietà comune come società semplice; il diritto di ciascuno si estende allora all'intera cosa. Una società semplice di durata indeterminata può però essere disdetta con preavviso di sei mesi, perciò conviene regolare contrattualmente lo scioglimento.
Codice civile svizzero (CC), RS 210 · Codice delle obbligazioni (CO), RS 220
Prevedere la separazione
Ogni comproprietario può in linea di principio chiedere la divisione, ma non in tempo inopportuno. L'esclusione è possibile per 50 anni al massimo, per i fondi solo mediante atto pubblico, e può essere annotata nel registro fondiario.
Un contratto di convivenza dovrebbe stabilire chi sostiene mezzi propri, interessi ipotecari e ammortamenti, come si stima l'immobile in caso di separazione e chi può riprenderlo a quale prezzo. Le prove dei pagamenti vanno conservate.
Favorire il partner
Poiché i conviventi non sono eredi legittimi, occorre un testamento interamente scritto a mano, datato e firmato, oppure un contratto successorio in forma di atto pubblico. Dal 2023 i genitori non hanno più una porzione legittima; le legittime, pari alla metà della quota legale, spettano solo a discendenti, coniuge e partner registrato.
Senza tali eredi, l'intero patrimonio è liberamente disponibile. Le imposte cantonali di successione colpiscono però maggiormente i non parenti. Un contratto successorio vincola inoltre più di un testamento revocabile unilateralmente.
Codice civile svizzero (CC), RS 210 · Messaggio del Consiglio federale sull'iniziativa per il futuro, FF 2024 3216
Fonti
Ricerca svolta con Omnilex e rielaborata per questo articolo. Informazioni generali sul diritto svizzero. La valutazione di un caso concreto dipende dai fatti e dal diritto applicabile.